Le pretese di risarcimento si prescrivono secondo l’articolo 60 del Codice delle obbligazioni1.
Se il danno è stato causato dall’utilizzazione di organismi patogeni, le pretese di risarcimento si prescrivono in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma al più tardi dopo trent’anni dal giorno in cui:
l’evento che ha provocato il danno si è verificato o si è concluso nell’azienda o nell’impianto; o
gli organismi patogeni sono stati messi in commercio.