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Art. 59c

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Le pretese di risarcimento si prescrivono secondo l’articolo 60 del Codice delle obbligazioni1.
  2. Se il danno è stato causato dall’utilizzazione di organismi patogeni, le pretese di risarcimento si prescrivono in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma al più tardi dopo trent’anni dal giorno in cui:
    1. l’evento che ha provocato il danno si è verificato o si è concluso nell’azienda o nell’impianto; o
    2. gli organismi patogeni sono stati messi in commercio.

Footnotes

  1. RS 220

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