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Art. 10

814.011OEIAFederal Council Ordinance1 gen 1989Fonte originale
  1. Per l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto sono determinanti, quale aiuto all’esecuzione, le direttive dell’UFAM se:1
    1. l’esame è condotto da un’autorità federale;
    2. 2 il rapporto concerne un impianto per il quale, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM; oppure
    3. il servizio cantonale della protezione dell’ambiente non ha emanato proprie direttive.
  2. Negli altri casi, per l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto sono determinanti, quale aiuto all’esecuzione, le direttive del servizio cantonale della protezione dell’ambiente.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

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