(OEIA)
del 19 ottobre 1988 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 10a capoverso 3, 10c e 39 capoverso 1 della legge del
7 ottobre 19831sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
in esecuzione della Convenzione del 25 febbraio 19912sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo)
e della Convenzione del 25 giugno 19983sull’accesso alle informazioni,
la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus),4
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Oggetto e contenuto dell’esame
Art. 1 Costruzione di nuovi impianti
Gli impianti che figurano nell’allegato della presente ordinanza sono sottoposti all’esame dell’impatto sull’ambiente ai sensi dell’articolo 10a LPAmb (esame).
Art. 2 Modificazione di impianti esistenti
- La modificazione di un impianto esistente che figura nell’allegato è sottoposta all’esame se:
- la modificazione concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d’esercizio sostanziali; e
- occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l’esame di un nuovo impianto (art. 5).
- La modificazione di un impianto esistente che non figura nell’allegato è sottoposta all’esame se:
- l’impianto, dopo la modificazione, corrisponde a un impianto che figura nell’allegato; e
- occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l’esame di un nuovo impianto (art. 5).
Art. 3 Contenuto e scopo dell’esame
- Nell’esame si accerta se il progetto è conforme alle prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente. Vi rientrano la LPAmb e le prescrizioni concernenti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia delle foreste, la caccia, la pesca e l’ingegneria genetica.5
- Le conclusioni dell’esame costituiscono una base per la decisione d’autorizzazione, approvazione o concessione nella procedura decisiva (art. 5) nonché per ulteriori autorizzazioni in materia di protezione dell’ambiente (art. 21).
Art. 4 Altri impianti
Nel caso di impianti che non sottostanno all’obbligo dell’esame sono applicate le prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente (art. 3), senza che venga steso un rapporto ai sensi dell’articolo 7.
Sezione 2: Principi procedurali
Art. 5 Autorità decisionale e procedura decisiva
- L’esame è condotto dall’autorità che, nel quadro della procedura d’autorizzazione, approvazione o concessione, decide circa il progetto (autorità decisionale).
- La procedura decisiva per l’esame è determinata nell’allegato. Se durante l’approvazione a posteriori dei piani di dettaglio, eccezionalmente è presa una decisione riguardo agli effetti considerevoli sull’ambiente di un impianto sottoposto all’EIA, un esame verrà effettuato anche in questa fase.6
- Se non è determinata nell’allegato, la procedura decisiva è designata dal diritto cantonale. I Cantoni scelgono una procedura che permetta un esame tempestivo e circostanziato. Se per determinati impianti i Cantoni prevedono un piano particolareggiato che permetta un esame circostanziato (piano regolatore di dettaglio), questa procedura pianificatoria vale come procedura decisiva.
Art. 6 Esame plurifase
Se l’allegato o il diritto cantonale prevede un esame ripartito in diverse fasi procedurali, in ogni singola fase l’esame si protrae fintanto che l’impatto sull’ambiente non sia accertato nella misura necessaria per la decisione corrispondente.
Sezione 3: OEIA in un contesto transfrontaliero
Art. 6a
- Se è accertato o prevedibile che la Svizzera sia interessata da effetti transfrontalieri notevoli di un progetto estero, per l’esercizio dei diritti e degli obblighi della Svizzera secondo la Convenzione di Espoo sono competenti:
a. l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM):
1. per il ricevimento della notifica dalla Parte di origine, e
2. per l’inoltro dei pareri alla Parte di origine per i progetti per i quali in Svizzera dovrebbe decidere un’autorità cantonale;
b. l’autorità competente secondo l’articolo 5 capoverso 1, che in Svizzera dovrebbe decidere sul progetto, per l’esercizio degli altri diritti e obblighi; se l’autorità competente secondo l’articolo 5 capoverso 1 è un’autorità cantonale, i Cantoni possono attribuire diversamente le competenze.
- L’autorità, che secondo l’articolo 5 capoverso 1 decide su un progetto per il quale è accertato o prevedibile che abbia effetti transfrontalieri notevoli, esercita anche i diritti e gli obblighi della Svizzera quale Parte di origine secondo la Convenzione di Espoo; i Cantoni possono attribuire diversamente le competenze per i progetti cantonali. L’autorità informa l’UFAM della notifica alla parte interessata.
Capitolo 2: Rapporto concernente l’impatto dell’impianto sull’ambiente
Art. 7 Obbligo di stendere il rapporto concernente l’impatto sull’ambiente
Chi intende costruire o modificare un impianto che deve essere esaminato secondo la presente ordinanza deve, al momento della progettazione, stendere un rapporto concernente l’impatto dell’impianto sull’ambiente (rapporto).
Art. 8 Indagine preliminare e capitolato d’oneri
- Il richiedente elabora:
- un’indagine preliminare che mostra quali effetti dell’impianto potrebbero presumibilmente gravare l’ambiente;
- un capitolato d’oneri che designa gli effetti dell’impianto sull’ambiente che dovranno essere analizzati nel rapporto e fissa i metodi previsti e i limiti di spazio e tempo per le indagini.
- Il richiedente presenta all’autorità competente l’indagine preliminare e il capitolato d’oneri. L’autorità competente trasmette i documenti al servizio della protezione dell’ambiente (art. 12), il quale si pronuncia in merito e consiglia il richiedente.
Art. 8a Indagine preliminare considerata come rapporto
- Se, nel corso dell’indagine preliminare, gli effetti del progetto sull’ambiente e le misure di protezione ambientale sono accertati ed esposti in modo completo, l’indagine preliminare vale come rapporto.
- Per il contenuto del rapporto si applicano gli articoli 9 e 10. I termini di trattazione sono disciplinati dall’articolo 12b .
Art. 9 Contenuto del rapporto
- Il rapporto deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 10b capoverso 2 LPAmb.7
- In particolare, deve contenere tutti i dati che servono all’autorità decisionale per esaminare il progetto ai sensi dell’articolo 3.
- Il rapporto deve determinare e valutare non solo singolarmente, ma anche globalmente e secondo la loro azione congiunta gli effetti sull’ambiente imputabili all’impianto progettato.
- Esso deve pure descrivere in che modo si è tenuto conto delle indagini ambientali effettuate nel quadro della pianificazione del territorio.8
Art. 10 Direttive dei servizi della protezione dell’ambiente
- Per l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto sono determinanti, quale aiuto all’esecuzione, le direttive dell’UFAM se:9
- l’esame è condotto da un’autorità federale;
- 10 il rapporto concerne un impianto per il quale, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM; oppure
- il servizio cantonale della protezione dell’ambiente non ha emanato proprie direttive.
- Negli altri casi, per l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto sono determinanti, quale aiuto all’esecuzione, le direttive del servizio cantonale della protezione dell’ambiente.11
Art. 11 Presentazione del rapporto
Il richiedente deve presentare il rapporto, insieme con i documenti, all’autorità decisionale, all’inizio della procedura decisiva.
Capitolo 3: Compiti del servizio della protezione dell’ambiente
Art. 12 Competenza
- Il servizio cantonale della protezione dell’ambiente valuta l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un’autorità cantonale.
- L’UFAM valuta l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un’autorità federale. In tale ambito tiene conto del parere del Cantone.
- Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo esprime un parere sommario in merito all’indagine preliminare, al capitolato d’oneri e al rapporto fondandosi sul parere espresso dal servizio cantonale della protezione dell’ambiente.
Art. 12a Termini di trattazione per l’indagine preliminare e il capitolato d’oneri
- Per i progetti esaminati da un’autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell’ambiente deve esprimere il proprio parere in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri.
- Per i progetti esaminati da un’autorità federale, l’UFAM si esprime entro due mesi in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all’UFAM almeno un mese per esprimere a sua volta il proprio parere.
- Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo esprime il proprio parere entro due mesi in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri.
Art. 12b Termini di trattazione per il rapporto
- Per i progetti esaminati da un’autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell’ambiente deve esprimere il proprio parere in merito al rapporto.
- L’UFAM valuta entro cinque mesi i rapporti concernenti i progetti esaminati da un’autorità federale. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all’UFAM almeno due mesi per esprimere a sua volta il proprio parere e un mese per i progetti di cui al n. 22.2 dell’allegato.12
- Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo valuta entro due mesi se l’impianto progettato è conforme alle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente.
Art. 13 Oggetto della valutazione
- Il servizio della protezione dell’ambiente verifica in base alle direttive se tutti i dati necessari per l’esame sono contenuti nel rapporto e sono corretti.
- Se rileva lacune o errori, propone all’autorità decisionale di chiedere chiarimenti supplementari al richiedente o di ricorrere a periti.
- Il servizio della protezione dell’ambiente valuta se l’impianto progettato è conforme alle prescrizioni concernenti la protezione dell’ambiente (art. 3). Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo effettua una valutazione sommaria.13
- Il servizio della protezione dell’ambiente comunica all’autorità competente le conclusioni della sua valutazione; se necessario, propone oneri e condizioni.14
Art. 13a
Capitolo 4: Compiti dell’autorità decisionale
Sezione 1: Preparazione dell’esame
Art. 14 Coordinazione
- L’autorità decisionale provvede alla coordinazione dei lavori preliminari, in particolare dei compiti del richiedente e del servizio della protezione dell’ambiente.
- Provvede affinché il servizio della protezione dell’ambiente disponga del rapporto del richiedente e degli altri atti della procedura decisiva che servono per valutare l’impatto del progetto sull’ambiente. Se il progetto viene esaminato da un’autorità federale, fanno parte di tali atti anche i pareri che i Cantoni formulano nella procedura decisiva.15
- I Cantoni possono affidare ad un’altra autorità i compiti dell’autorità decisionale ai sensi dei capoversi 1 e 2.
- Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, l’autorità competente provvede affinché l’UFAM disponga dell’indagine preliminare, del capitolato d’oneri e del rapporto, nonché della valutazione del servizio cantonale della protezione dell’ambiente.16
Art. 15 Accessibilità del rapporto
- L’autorità decisionale provvede affinché il rapporto sia accessibile al pubblico. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.
- Se la domanda per l’impianto deve essere pubblicata, nella pubblicazione si menziona che anche il rapporto può essere consultato.
- Se la domanda non deve essere pubblicata, i Cantoni rendono noto il rapporto secondo le modalità previste dal loro diritto. L’autorità federale indica nel Foglio federale o in un’altra pubblicazione idonea dove il rapporto può essere consultato.
- Il rapporto può essere consultato durante 30 giorni; restano salvi i termini derogatori previsti dalla procedura decisiva.
Art. 16 Disposizioni dell’autorità decisionale
- L’autorità decisionale prende le disposizioni necessarie all’esecuzione dell’esame.
- In particolare decide:
- sulle proposte del servizio della protezione dell’ambiente;
- sulla richiesta di chiarimenti supplementari e sul ricorso a periti;
- sulla domanda del richiedente di tenere segrete parti del suo rapporto.
- La decisione di tenere o meno segrete parti del rapporto è notificata al richiedente prima che il rapporto sia reso accessibile al pubblico.
Sezione 2: Esecuzione dell’esame e decisione sull’impianto
Art. 17 Basi per l’esame
L’autorità decisionale svolge l’esame fondandosi sui seguenti atti:
- 17 il rapporto;
- 18 i pareri delle autorità competenti a rilasciare un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 o ad assegnare un sussidio ai sensi dell’articolo 22;
- la valutazione del rapporto da parte del servizio della protezione dell’ambiente;
- le proposte del servizio della protezione dell’ambiente;
- il risultato di eventuali chiarimenti eseguiti da lei stessa o da periti;
- eventuali pareri di altre persone, commissioni, organizzazioni o autorità, nella misura in cui servano all’esame.
Art. 17a Appianamento delle divergenze nella procedura federale
Se l’autorità federale competente è in disaccordo con la valutazione dell’UFAM nell’ambito della procedura decisiva, per appianare le divergenze si applica l’articolo 62b della legge del 21 marzo 199719sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Art. 18 Oggetto dell’esame
- L’autorità decisionale esamina se il progetto è conforme alle prescrizioni concernenti la protezione dell’ambiente (art. 3).
- Se il progetto non è conforme a tali prescrizioni, l’autorità decisionale chiarisce se lo si possa autorizzare con oneri o condizioni.
Art. 19 Considerazione delle conclusioni dell’esame
L’autorità decisionale tiene conto delle conclusioni dell’esame per decidere sulla domanda nella procedura decisiva.
Art. 20 Accessibilità della decisione
- L’autorità competente rende noto dove possono essere consultati il rapporto, la valutazione del servizio della protezione dell’ambiente, i risultati di un’eventuale consultazione dell’UFAM, nonché la decisione, nella misura in cui quest’ultima concerna i risultati dell’esame. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto, come pure il diritto di consultare gli atti spettante alle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi degli articoli 55 e 55f LPAmb.20
- I documenti di cui al capoverso 1 possono essere consultati durante 30 giorni; restano salvi i termini derogatori previsti dalla procedura decisiva.
Capitolo 5: Coordinazione con altre autorizzazioni e con decisioni in materia di sussidi
Art. 21 Coordinazione con altre autorizzazioni
- Se accerta che la realizzazione del progetto implica una delle seguenti autorizzazioni, l’autorità decisionale fa pervenire all’autorità che rilascia l’autorizzazione tutti i documenti necessari, la invita ad esprimere il suo parere e trasmette quest’ultimo al servizio della protezione dell’ambiente:
- 21 autorizzazione per il dissodamento secondo la legge forestale del 4 ottobre 199122;
- autorizzazione per la rimozione della vegetazione ripuale secondo la legge federale del 1° luglio 196623sulla protezione della natura e del paesaggio;
- 24 autorizzazione per interventi tecnici sui corsi d’acqua secondo la legge federale del 21 giugno 199125sulla pesca;
- 26 autorizzazioni secondo la legge del 24 gennaio 199127sulla protezione delle acque;
- autorizzazione per una discarica secondo la legge del 7 ottobre 198328sulla protezione dell’ambiente.
- Se il progetto dev’essere sottoposto all’esame dell’impatto sull’ambiente e la sua realizzazione implica un’autorizzazione di cui al capoverso 1, l’autorizzazione è rilasciata solo dopo la conclusione dell’esame (art. 18).
- L’autorità che rilascia l’autorizzazione è vincolata al parere che ha espresso all’autorità decisionale a meno che, nel frattempo, siano mutate le premesse per la valutazione.
Art. 22 Coordinazione con le decisioni in materia di sussidi
- Se è probabile che un progetto possa essere realizzato soltanto grazie a un sussidio della Confederazione, l’autorità cantonale, prima di decidere, chiede il preavviso dell’autorità federale che accorda il sussidio se:
- il sussidio deve essere accordato per un singolo progetto; e
- non si tratta di un impianto per l’impiego di energie rinnovabili che beneficia di aiuti finanziari ai sensi della legge del 30 settembre 201629sull’energia.30
- L’autorità che accorda il sussidio consulta l’UFAM e tiene conto del suo parere nel proprio preavviso. L’UFAM dà il suo parere entro tre mesi.31
- In caso di progetti che devono essere sottoposti all’esame dell’impatto sull’ambiente, l’autorità federale che accorda il sussidio concede un sussidio nel singolo caso solo dopo la conclusione dell’esame (art. 18).
- Se ha espresso un parere all’attenzione dell’autorità cantonale competente, l’autorità che accorda il sussidio è tenuta ad attenervisi nella procedura di sussidio, a meno che nel frattempo non siano mutate le premesse per la valutazione.
- In caso di progetti per i quali la Confederazione versa contributi globali in base ad accordi programmatici, la coordinazione con le decisioni del Cantone concernenti i sussidi è disciplinata dal diritto cantonale.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 23 Modificazione del diritto vigente
.32
Art. 24 Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016
Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono valutate secondo il nuovo diritto. I ricorsi pendenti sono valutati secondo il diritto che era in vigore al momento dell’emanazione della decisione impugnata.
Art. 25 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1989.
(art. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 12a , 12b , 13, 14)
Impianti sottoposti all’esame e procedura decisiva
1 Trasporti
11 Circolazione stradale
12 Ferrovie
13 Navigazione
14 Navigazione aerea
15 Sistemi di trasporto merci sotterranei
2 Energia
21 Produzione d’energia
22 Trasporto e deposito d’energia
3 Costruzioni idrauliche
4 Smaltimento dei rifiuti
5 Costruzioni e impianti militari
6 Sport, turismo e tempo libero
7 Industria
8 Altri impianti