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Annex 1

814.011OEIAFederal Council Ordinance1 gen 1989Fonte originale

(art. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 12a , 12b , 13, 14)

Impianti sottoposti all’esame e procedura decisiva

1 Trasporti

11 Circolazione stradale
N.Tipo d’impiantoa)Procedura
11.1Strada nazionaleEsame plurifase:
1 a fase:
il Consiglio federale propone all’Assemblea federale l’approvazione del tracciato generale e la specie di strada nazionale (art. 11 LF dell’8 mar. 1960 1 sulle strade nazionali)
2 a fase:
il Consiglio federale approva il progetto generale (art. 20 LF dell’8 mar. 1960 sulle strade nazionali)
3 a fase:
il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni approva i piani (art. 26 cpv. 1 LF dell’8 mar. 1960 sulle strade nazionali)
11.2*)Strada principale, costruita con il contributo della Confederazione (art. 12 LF del 22 mar. 19852concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali)Determinata dal diritto cantonale
11.3Altre strade a grande traffico e altre strade principali (SGT e SP)Determinata dal diritto cantonale
11.4Posteggio (in edificio o all’aperto) per più di 500 veicoli a motoreDeterminata dal diritto cantonale
a) Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3).
12 Ferrovie
N.Tipo d’impiantoProcedura
12.1Nuova linea ferroviaria (art. 5 e 6 LF del 20 dic. 19573sulle ferrovie)Esame plurifase
1 a fase:
il Consiglio federale delibera in merito al rilascio della concessione (art. 6 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie)
2 a fase:
l’autorità competente approva i piani (art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie)
12.2Altri impianti che servono esclusivamente o prevalentemente all’esercizio ferroviario (compreso il potenziamento di linee ferroviarie) – con un preventivo (esclusi gli impianti di sicurezza) superiore a 40 milioni di franchi oppure – che corrispondono a un tipo d’impianto descritto nel presente allegatoL’autorità competente approva i piani (art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie)
13 Navigazione
N.Tipo d’impiantoProcedura
13.1Impianto portuale per battelli delle imprese pubbliche di navigazioneL’Ufficio federale dei trasporti approva i piani (art. 8 cpv. 1 LF del 3 ott. 19754sulla navigazione interna)
13.2Porto industriale con dispositivi fissi per il carico e lo scarico cantonaleDeterminata dal diritto cantonale
13.3Porto per battelli da diporto con più di 100 posti d’ormeggio in laghi oppure più di 50 posti d’ormeggio in corsi d’acquaDeterminata dal diritto cantonale
13.4Nuova via navigabileEsame plurifase:
1 a fase:
progettazione generale da parte del Consiglio federale
2 a fase:
progetto di dettaglio
14 Navigazione aerea
N.Tipo d’impiantoProcedura
14.1AeroportoProcedura d’approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 della legge del 21 dic. 19485sulla navigazione aerea, LNA) e approvazione del regolamento d’esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNAa))
14.2Campo d’aviazione (esclusi gli eliporti) con più di 15 000 movimentib)all’annoProcedura d’approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 LNA) e approvazione del regolamento d’esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNAa))
14.3Eliporto con più di 1000 movimentib)all’annoProcedura d’approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 LNA) e approvazione del regolamento d’esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNAa))
a) Se la procedura d’approvazione dei piani e la procedura d’approvazione del regolamento d’esercizio sono svolte congiuntamente o se viene svolta una sola procedura, lo stesso vale anche per l’EIA.
b) Sono considerati movimenti di volo ogni atterraggio e ogni decollo; le manovre di riattaccata contano come due movimenti di volo.
15 Sistemi di trasporto merci sotterranei
N.Tipo d’impiantoProcedura
15.1Impianti intercantonali per il trasporto merci sotterraneoEsame plurifase
1 a fase:
il Consiglio federale adotta il piano settoriale dei trasporti, parte Trasporto merci sotterraneo (art. 21 cpv. 1 O del 28 giu. 2000 6 sulla pianificazione del territorio)
2 a fase:
l’autorità competente approva i piani (art. 9 cpv. 1 LF del 17. dic. 2021 7 sul trasporto di merci sotterraneo)

2 Energia

21 Produzione d’energia
N.Tipo d’impiantoa)Procedura
21.1Impianti per l’impiego dell’energia nucleare, per l’estrazione, la produzione, l’utilizzazione, il trattamento e il deposito di materiali radioattiviEsame plurifase
1 a fase:
procedura per il rilascio dell’autorizzazione di massima (art. 12 segg. LF del 21 mar. 2003 8 sull’energia nucleare)
2 a fase:
Procedura per il rilascio della licenza di costruzione (art. 15 segg.LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare)
21.2*) Impianto termico per la produzione di energia, con una potenza di combustione o di pirolisi a. superiore a 50 MWth in caso di vettori energetici fossili b. superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici rinnovabili c. superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici combinati (fossili e rinnovabili)Determinata dal diritto cantonale
21.2aImpianto di fermentazione con una capacità di trattamento superiore a 5000 t di sostrato (sostanza fresca) all’annoDeterminata dal diritto cantonale
21.3Centrale idroelettrica a bacino d’accumulazione, centrale idroelettrica a filo d’acqua nonché centrale elettrica ad accumulazione / pompaggio con una potenza installata superiore a 3 MW
su corsi d’acqua internazionali nonché su sezioni di corsi d’acqua che si trovano in più Cantoni e per le quali i Cantoni non riescono a intendersi sulla concessione dei diritti d’acquaProcedura per il rilascio della concessione e per l’approvazione dei piani (art. 38 cpv. 2 e 3 nonché art. 62 LF del 22 dic. 19169sull’utilizzazione delle forze idriche, LUFI)
*) sugli altri corsi d’acquaProcedura per il rilascio della concessione (art. 38 cpv. 1 e 2 LUFI) o altra procedura conforme al diritto cantonale, qualora a una comunità il diritto d’utilizzazione sia accordato sotto una forma diversa da quella della concessione (art. 3 cpv. 2 LUFI).
Nel caso in cui i Cantoni prevedano una procedura a due fasi:
2 a fase:
determinata dal diritto cantonale
21.4Impianto geotermico (compresi gli impianti che sfruttano il calore delle acque sotterranee) di più di 5 MWthDeterminata dal diritto cantonale
21.5
21.6*) Raffineria di petrolio e di gasDeterminata dal diritto cantonale
21.7Impianto per l’estrazione di petrolio, gas naturale o carboneDeterminata dal diritto cantonale
21.8Impianto per l’utilizzazione dell’energia eolica con una potenza installata superiore a 5 MWDeterminata dal diritto cantonale
21.9Impianto fotovoltaico con una potenza installata superiore a 5 MW e non applicato a un edificioDeterminata dal diritto cantonale
a) Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3).
22 Trasporto e deposito d’energia
N.Tipo d’impiantoProcedura
22.1Condotta ai sensi dell’articolo 1 della legge del 4 ott. 196310sugli impianti di trasporto in condotta (LITC), per la quale è necessaria una procedura ordinaria di approvazione dei pianiL’autorità di vigilanza approva i piani (art. 2 cpv. 1 LITC)
22.2Linea aerea ad alta tensione o cavo interrato ad alta tensione, dimensionati per tensioni pari a 220 kV e piùL’autorità competente approva i piani (art. 16 cpv. 1 della LF del 24 giu. 190211sugli impianti elettrici)
22.3Serbatoi per il deposito di gas, combustibili o carburanti, con una capacità superiore a 50 000 m3di gas o 5000 m3di liquido in condizioni normaliDeterminata dal diritto cantonale

3 Costruzioni idrauliche

N.Tipo d’impiantoProcedura
30.1Opere per regolare il livello o il deflusso delle acque di laghi naturali con una superficie media superiore a 3 km2e relative prescrizioni d’esercizioDeterminata dal diritto cantonale
30.2Opere d’ingegneria idraulica come: sbarramenti con dighe, arginamenti, correzioni, opere per il contenimento delle piene e di materiale alluvionale, con un preventivo superiore a 10 milioni di franchiDeterminata dal diritto cantonale
30.3Riporto di più di 10 000 m3di materiali in un lagoDeterminata dal diritto cantonale
30.4Estrazione di più di 50 000 m3all’anno di ghiaia, sabbia e altri materiali da corsi d’acqua (esclusa l’estrazione annuale effettuata per motivi di sicurezza (piene)Determinata dal diritto cantonale

4 Smaltimento dei rifiuti

N.Tipo d’impiantoProcedura
40.1
40.2
Depositi di scorie radioattive in strati geologici profondi
Impianti nucleari per l’immagazzinamento intermedio di elementi di combustibile esausti e per il condizionamento o l’immagazzinamento intermedio di scorie radioattive
Esame plurifase
1 a fase:
procedura per il rilascio dell’autorizzazione di massima (art. 12 segg. LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare)
2 a fase:
Procedura per il rilascio della licenza di costruzione (art. 15 segg.LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare)
40.3
40.4 Discariche di tipo A e B con un volume superiore a 500 000 m3Determinate dal diritto cantonale
40.5 Discariche di tipo C, D ed EDeterminate dal diritto cantonale
40.6.
40.7Impianto per i rifiuti: a. impianto per la separazione o il trattamento meccanico con una capacità superiore a 10 000 t di rifiuti all’anno b. impianto per il trattamento biologico con una capacità superiore a 5000 t di rifiuti all’anno c. impianto per il trattamento termico o chimico con una capacità superiore a 1000 t di rifiuti all’annoDeterminata dal diritto cantonale
40.8Deposito temporaneo per più di 5000 t di rifiuti specialiDeterminata dal diritto cantonale
40.9Impianto di depurazione delle acque di rifiuto con una capacità superiore a 20 000 equivalenti-abitantiDeterminata dal diritto cantonale

5 Costruzioni e impianti militari

N.Tipo d’impiantoProcedura
50.1Piazza d’armi, di tiro e d’esercitazione dell’esercitoIl Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 199512)
50.2Centro logisticoIl Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995)
50.3Aerodromi militariIl Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995)
50.4Impianti e opere dell’esercito assimilabili a impianti descritti nel presente allegatoIl Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995)

6 Sport, turismo e tempo libero

N.Tipo d’impiantoProcedura
60.1Impianto a fune soggetto a concessione federaleApprovazione dei piani (art. 3 cpv. 1 della legge del 23 giu. 200613sugli impianti a fune)
60.2Sciovie per la valorizzazione di nuove zone o per il collegamento di regioni sciisticheDeterminata dal diritto cantonale
60.3Modificazioni del terreno superiori a 5000 m2per impianti sciisticiDeterminata dal diritto cantonale
60.4Impianto d’innevamento con superficie innevabile superiore a 50 000 m2Determinata dal diritto cantonale
60.5Stadio con tribune fisse per più di 20 000 spettatoriDeterminata dal diritto cantonale
60.6Parco di divertimenti con una superficie superiore a 75 000 m2o una capacità superiore a 4000 visitatori al giornoDeterminata dal diritto cantonale
60.7Campi da golf con 9 o più bucheDeterminata dal diritto cantonale
60.8Piste per veicoli a motore destinate a manifestazioni sportiveDeterminata dal diritto cantonale

7 Industria

N.Tipo d’impiantoa)Procedura
70.1*)Impianto per la produzione di alluminioDeterminata dal diritto cantonale
70.2AcciaieriaDeterminata dal diritto cantonale
70.3Impianto per la lavorazione di metalli non ferrosiDeterminata dal diritto cantonale
70.4Impianto per il pretrattamento e la fusione di rottami metallici e ferragliaDeterminata dal diritto cantonale
70.5Impianto con una superficie d’esercizio superiore a 5000 m2o con una capacità di produzione superiore a 1000 t all’anno per la sintesi di prodotti chimiciDeterminata dal diritto cantonale
70.5aImpianto con una capacità di produzione superiore a 100 t all’anno per la sintesi di principi attivi di prodotti fitosanitari, biocidi e farmaceuticiDeterminata dal diritto cantonale
70.6Impianto con una superficie d’esercizio superiore a 5000 m2o con una capacità di produzione superiore a 10 000 t all’anno per la lavorazione di prodotti chimici secondo i tipi d’impianto n. 70.5 e 70.5aDeterminata dal diritto cantonale
70.6a.
70.7Deposito di prodotti chimici con una capacità di deposito superiore a 1000 tDeterminata dal diritto cantonale
70.8Fabbrica di esplosivi e di munizioniDeterminata dal diritto cantonale
70.9.
70.10CementificioDeterminata dal diritto cantonale
70.10aFabbrica di rivestimenti stradali con una capacità di produzione superiore a 20 000 t all’annoDeterminata dal diritto cantonale
70.11Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 t al giornoDeterminata dal diritto cantonale
70.12Fabbrica di cellulosa, con una capacità di produzione superiore a 50 000 t all’annoDeterminata dal diritto cantonale
70.13Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone con capacità di produzione superiore a 20 t al giornoDeterminata dal diritto cantonale
70.14Fabbrica di pannelli di masoniteDeterminata dal diritto cantonale
70.15Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, con vasche di trattamento di volume superiore a 30 m3Determinata dal diritto cantonale
70.16Impianti per la produzione di calce viva in forni rotativi o in altri forni con capacità di produzione superiore a 50 t al giornoDeterminata dal diritto cantonale
70.17Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con capacità di fusione superiore a 20 t al giornoDeterminata dal diritto cantonale
70.18Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con capacità di produzione superiore a 75 t al giorno o con capacità del forno superiore a 4 m3e una densità di carico per forno superiore a 300 kg/m3Determinata dal diritto cantonale
70.19Impianti di pretrattamento o tintura di fibre o tessili con capacità di trattamento superiore a 10 t al giornoDeterminata dal diritto cantonale
70.20Impianti per il trattamento superficiale di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici con capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 t all’annoDeterminata dal diritto cantonale
70.21Macelli, aziende per la lavorazione delle carni e altre aziende per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte), con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 30 t al giornoDeterminata dal diritto cantonale
70.22Impianti per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 t al giorno (valore medio su base trimestrale)Determinata dal diritto cantonale
70.23Impianti di trattamento e trasformazione del latte con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t al giorno (valore medio su base annuale)Determinata dal diritto cantonale
a) Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3).

8 Altri impianti

N.Tipo d’impiantoProcedura
80.1Migliorie fondiarie integrali: a. migliorie fondiarie integrali superiori a 400 ha b. migliorie fondiarie integrali con irrigazione o drenaggio di terre agricole superiori a 20 ha o modificazioni del terreno superiori a 5 ha c. progetti di bonifica agraria generale superiori a 400 haDeterminata dal diritto cantonale
80.2Progetti di allacciamento forestale di più di 400 haDeterminata dal diritto cantonale
80.3Cava di ghiaia, sabbia o pietre e altre aziende d’estrazione di materiali non destinati alla produzione di energia, con un volume globale asportabile superiore a 300 000 m3Determinata dal diritto cantonale
80.4Impianto per l’allevamento di bestiame da reddito agricolo se la capacità complessiva dell’esercizio supera 125 unità di bestiame grosso (UBG). Sono eccettuate le stalle per alpeggio. Gli animali che consumano foraggio grezzo sono calcolati in base a mezzo coefficiente UBG conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 199814sulla terminologia agricolaDeterminata dal diritto cantonale
80.5Centro commerciale e mercato specializzato con superficie di vendita superiore a 7500 m2Determinata dal diritto cantonale
80.6Piazza per il trasbordo di merci e centro di distribuzione, con superficie di deposito superiore a 20 000 m2o volume di deposito superiore a 120 000 m3Determinata dal diritto cantonale
80.7Impianti di radiocomunicazioni fissi15(soltanto impianti di trasmissione) con una potenza irradiata pari o superiore a 500 kWDeterminata dal diritto cantonale
80.8.
80.9Impianti di captazione o di ravvenamento delle acque sotterranee con un volume annuo di acqua estratta o alimentata pari o superiore a 10 milioni di m3Determinata dal diritto cantonale

Footnotes

  1. RS 725.11

  2. RS 725.116.2

  3. RS 742.101

  4. RS 747.201

  5. RS 748.0

  6. RS 700.1

  7. RS 749.1

  8. RS 732.1

  9. RS 721.80

  10. RS 746.1

  11. RS 734.0

  12. RS 510.10

  13. RS 743.01

  14. RS 910.91

  15. Per le definizioni vedi l’art. 2 dell’O del 25 nov. 2015 sugli impianti di telecomunicazione(RS 784.101.2 ).

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