Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 10a capoverso 3, 10c e 39 capoverso 1 della legge del
7 ottobre 19831sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
in esecuzione della Convenzione del 25 febbraio 19912sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo)
e della Convenzione del 25 giugno 19983sull’accesso alle informazioni,
la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus),4
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