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Art. 11

814.012OPIRFederal Council Ordinance1 apr 1991Fonte originale
  1. Il detentore deve fare di tutto per far fronte all’incidente rilevante.
  2. In particolare deve:
    1. combattere immediatamente l’incidente e avvisare il posto d’annuncio;
    2. circoscrivere immediatamente il luogo dell’evento e prevenire ulteriori effetti;
    3. eliminare il più presto possibile gli effetti prodottisi.
  3. Entro tre mesi dall’incidente deve inviare all’autorità esecutiva un rapporto comprendente:
    1. la descrizione dello svolgimento, degli effetti e del modo in cui è stato fronteggiato l’incidente;
    2. le indicazioni sull’efficacia delle misure di sicurezza;
    3. l’analisi dell’incidente.
  4. Se non è in grado di fornire il rapporto entro il termine, il detentore deve inviare all’autorità esecutiva una domanda motivata di protrazione del termine e un rapporto intermedio sullo stato delle indagini.

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