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Art. 20

814.012OPIRFederal Council Ordinance1 apr 1991Fonte originale
  1. I competenti uffici della Confederazione informano il pubblico su:
    1. la posizione geografica delle aziende, delle vie di comunicazione e degli impianti di trasporto in condotta;
    2. i settori contigui di cui all’articolo 11a capoverso 2.
  2. In caso di incidenti rilevanti che possano avere effetti seri oltre frontiera, i competenti uffici della Confederazione informano le rappresentanze svizzere all’estero e le autorità estere interessate.

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