814.012OPIRFederal Council Ordinance1 apr 1991Fonte originale
I competenti uffici della Confederazione informano il pubblico su:
la posizione geografica delle aziende, delle vie di comunicazione e degli impianti di trasporto in condotta;
i settori contigui di cui all’articolo 11a capoverso 2.
In caso di incidenti rilevanti che possano avere effetti seri oltre frontiera, i competenti uffici della Confederazione informano le rappresentanze svizzere all’estero e le autorità estere interessate.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.