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Art. 25a

814.012OPIRFederal Council Ordinance1 apr 1991Fonte originale
  1. Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare il breve rapporto (art. 5 cpv. 3) all’autorità esecutiva al più tardi entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
  2. Se dispone già delle relative indicazioni, l’autorità esecutiva lo esonera dall’obbligo di fornire informazioni secondo il capoverso 1.

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