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Art. 8a

814.012OPIRFederal Council Ordinance1 apr 1991Fonte originale
  1. Qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove conoscenze, il detentore che ha elaborato un breve rapporto ma non ha eseguito un’analisi dei rischi deve completare e inoltrare nuovamente il rapporto all’autorità esecutiva.
  2. Qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove conoscenze, il detentore che ha eseguito un’analisi dei rischi deve:
    1. completare e inoltrare nuovamente all’autorità esecutiva l’analisi dei rischi;
    2. completare e inoltrare nuovamente all’autorità esecutiva il breve rapporto invece dell’analisi dei rischi se:
    1. si possono ormai escludere gravi danni alla popolazione o all’ambiente in seguito a incidenti rilevanti, 2. per le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta, la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni è sufficientemente piccola.

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