(art. 1)
1Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti gassosi rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza se soddisfano i seguenti criteri:
2Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza se, in caso di pressione di servizio autorizzata superiore a 5 bar, il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 200 000 Pa m (200 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione).
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