(art. 3)
Procedura per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta
Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta devono:
- scegliere un’ubicazione idonea o un tracciato idoneo e rispettare le necessarie distanze di sicurezza;
- definire l’organizzazione;
- disciplinare la formazione del personale e l’informazione di terzi;
- stabilire le procedure per determinare e valutare i possibili scenari di incidenti rilevanti;
- stabilire le procedure di pianificazione e attuazione delle misure;
- disciplinare la sorveglianza, la manutenzione e il controllo delle parti importanti dell’impianto;
- stabilire le procedure per la pianificazione degli interventi;
- disciplinare il controllo sistematico dell’organizzazione e delle procedure nonché la gestione dei cambiamenti (all’interno e all’esterno degli impianti);
- documentare i principali risultati di cui alle lettere b–h.