814.076ODOFederal Council Ordinance1 ago 1990Fonte originale
In caso di cambiamento dello scopo statutario, della forma giuridica o della designazione, le organizzazioni legittimate a ricorrere devono avvertirne senza indugio il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento).1
Il Dipartimento verifica se le organizzazioni legittimate a ricorrere adempiono ancora alle condizioni per il diritto di ricorso. Esso può consultare i documenti necessari per la valutazione. Se accerta che un’organizzazione non adempie più a tali condizioni, chiede al Consiglio federale le pertinenti modifiche dell’allegato.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1570). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4635). ↩
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