814.076ODOFederal Council Ordinance1 ago 1990Fonte originale
Le organizzazioni tengono ogni anno una statistica delle loro attività di ricorso. Inoltrano tale statistica, insieme al rapporto annuale, all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) entro la fine di aprile e rendono pubbliche tali informazioni.
L’organizzazione deve mostrare nella sua statistica, indicando l’autorità competente, in quanti casi conclusi nell’anno precedente:
i suoi ricorsi sono stati accolti, interamente o parzialmente, respinti o sono diventati senza oggetto;
ha stipulato accordi con i richiedenti secondo gli articoli 55c capoverso 1 LPAmb o 12d capoverso 1 LPN e ha ritirato il proprio ricorso in tale ambito;
ha ritirato il proprio ricorso senza stipulare un accordo.
L’UFAM determina in quale forma devono essergli forniti i dati di cui al capoverso 2. Tiene una statistica globale di tali dati e la pubblica.
Le organizzazioni informano l’UFAM entro la fine di aprile di ogni anno sull’ammontare delle loro entrate dell’anno precedente in relazione all’esercizio del diritto di ricorso.
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