814.12O suoloFederal Council Ordinance1 ott 1998Fonte originale
Il suolo è fertile quando:
1 possiede una diversità, una biomassa e un’attività degli organismi, una sostanza organica, una struttura, una composizione e uno spessore tipici per la sua ubicazione nonché una capacità di decomposizione intatta;
permette la crescita e lo sviluppo normali o influenzati dall’uomo di piante e associazioni vegetali, naturali o coltivate, e non pregiudica le loro caratteristiche;
permette una produzione vegetale di buona qualità che non mette in pericolo la salute dell’uomo e degli animali;
non mette in pericolo la salute dell’uomo e degli animali che lo ingeriscono direttamente.
È considerato deterioramento chimico del suolo il deterioramento derivante da sostanze naturali o artificiali (sostanze nocive).
È considerato deterioramento biologico del suolo il deterioramento derivante da cambiamenti negativi a lungo termine della diversità, della biomassa o dell’attività degli organismi del suolo, dovuti in particolare a organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni.2
Sono considerate deterioramento fisico del suolo le modificazioni della struttura, della conformazione o dello spessore del suolo derivanti da interventi dell’uomo.
4bis. È considerata sostanza organica del suolo qualsiasi sostanza animale, vegetale o microbica viva o morta che viene degradata o trasformata attraverso processi biologici o chimici nel suolo.3
Per determinate forme di utilizzazione i valori di guardia indicano il deterioramento del suolo che, in caso di superamento, secondo le attuali conoscenze scientifiche e l’esperienza, può presentare un pericolo concreto per l’uomo, gli animali o le piante. Tali valori servono a valutare se è necessario limitare l’utilizzazione del suolo ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 LPAmb.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 452). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 452). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 452). ↩
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