814.12O suoloFederal Council Ordinance1 ott 1998Fonte originale
La Confederazione e i Cantoni valutano il deterioramento del suolo sulla base dei valori indicativi, di guardia e di risanamento stabiliti negli allegati.
In mancanza di un valore indicativo per una sostanza che deteriora un suolo e che può pregiudicarne la fertilità a lungo termine, d’intesa con l’UFAM il Cantone ne stabilisce uno nel singolo caso sulla base dei criteri di cui all’articolo 2 capoverso 1.1
In mancanza di valori di guardia o di risanamento per una sostanza che deteriora un suolo e che, se utilizzata in un determinato modo, può mettere in pericolo la salute dell’uomo, degli animali o delle piante, d’intesa con l’UFAM il Cantone stabilisce tali valori nel singolo caso.2
L’UFAM tiene un elenco dei valori stabiliti nei singoli casi di cui ai capoversi 2 e 3 e informa i Cantoni in merito.3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 452). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 452). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 452). ↩
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