814.318.142.1OIAtFederal Council Ordinance1 mar 1986Fonte originale
Se incarica terzi di eseguire controlli e misurazioni delle emissioni di cui all’articolo 13, l’autorità deve verificare periodicamente se essi hanno una conoscenza sufficiente delle regole riconosciute della metrologia.
L’autorità ha la facoltà di prescindere dalle verifiche periodiche di cui al capoverso 1 se il terzo incaricato esegue solo controlli e misurazioni per cui sono previste procedure di misurazione semplificate.
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