814.318.142.1OIAtFederal Council Ordinance1 mar 1986Fonte originale
Le misurazioni tengono conto delle fasi d’esercizio importanti ai fini della valutazione. Se necessario, l’autorità fissa il genere e l’estensione delle misurazioni e le fasi d’esercizio importanti.
Le misurazioni delle emissioni sono eseguite secondo le regole riconosciute della metrologia. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) emana raccomandazioni per l’esecuzione delle misurazioni. Le esigenze tecniche in materia di sistemi di misurazione e stabilità di misurazione sono rette dall’ordinanza del 15 febbraio 20061sugli strumenti di misurazione e dalle disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.2
Il titolare dell’impianto da controllare deve, su istruzioni dell’autorità, predisporre luoghi adatti per le misurazioni e renderli accessibili.
I valori misurati e quelli calcolati, i metodi di misura utilizzati e le condizioni d’esercizio dell’impianto durante le misurazioni sono consegnati nel verbale di misurazione.