814.318.142.1OIAtFederal Council Ordinance1 mar 1986Fonte originale
Le macchine e gli apparecchi mobili non stradali con motore a combustione interna (macchine e apparecchi con motore a combustione interna) devono rispettare le esigenze di cui all’allegato 4 cifra 4.
Le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna nuovi possono essere messi in commercio soltanto se ne è stata provata la conformità con le esigenze di cui all’allegato 4 cifra 4 (art. 20c ).
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