814.318.142.1OIAtFederal Council Ordinance1 mar 1986Fonte originale
I rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.
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