814.318.142.1OIAtFederal Council Ordinance1 mar 1986Fonte originale
I rifiuti naturali provenienti da boschi, campi, giardini e orti possono essere bruciati al di fuori degli impianti soltanto se sono secchi al punto tale da produrre poco fumo.
L’autorità può autorizzare nel singolo caso l’incenerimento di rifiuti naturali non sufficientemente secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti se vi è un interesse preponderante e se non vengono prodotte immissioni eccessive.
In determinate regioni o determinati periodi l’autorità può limitare o vietare l’incenerimento di rifiuti provenienti da boschi, campi, giardini e orti al di fuori degli impianti se sono prevedibili immissioni eccessive.
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