(art. 3 cpv. 1)
Limitazione preventiva generale delle emissioni
1 Campo d’applicazione
1Le disposizioni del presente allegato valgono per la limitazione preventiva delle emissioni di impianti stazionari.
2Restano salve le disposizioni completive o derogatorie:
- per gli impianti speciali secondo l’allegato 2;
- per gli impianti a combustione secondo l’allegato 3;
- 1 per la prova di omologazione degli impianti a combustione secondo l’allegato 4.
2 Definizioni
21 Gas di scarico
L’aria di scarico, i gas di combustione e gli altri inquinanti atmosferici emessi da impianti sono designati gas di scarico.
22 Emissioni
L’entità delle emissioni è espressa in:
a. concentrazione:
massa di sostanza emessa rapportata al volume del gas di scarico (p. es.: in milligrammi per metro cubo [mg/m3]);
b. flusso di massa:
massa di sostanza emessa per unità di tempo (p. es.: in grammi all’ora [g/h]);
c. fattore d’emissione:
rapporto fra la massa di sostanza emessa e la massa del prodotto elaborato o fabbricato (p. es.: in chilogrammi per tonnellata [kg/t]);
d. tasso d’emissione:
rapporto fra la massa emessa di un inquinante atmosferico e la massa di detto inquinante introdotta nell’impianto insieme al combustibile e alla sostanza di carica (p. es.: in per cento [% massa]);
e. indice di fuliggine:
grado di annerimento di un filtro di carta prodotto dai gas di scarico. La scala di paragone da usare per la determinazione dell’indice di fuliggine (secondo Bacharach) comporta 10 gradi designati con le cifre 0 a 9.
23 Grandezza di riferimento per le concentrazioni d’emissione
1I valori limite espressi in concentrazioni e i tenori in ossigeno espressi in grandezze di riferimento si riferiscono al volume del gas di scarico rapportato alle condizioni standard (0 °C, 1013 mbar) dopo eliminazione dell’umidità (secco).
2I valori limite espressi in concentrazioni delle emissioni si riferiscono alla quantità di gas di scarico non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio.
3Se per un impianto descritto negli allegati 2 a 4 è indicato come grandezza di riferimento il contenuto volumetrico di ossigeno, le concentrazioni d’emissione misurate devono essere convertite in tale grandezza.
24 Potenza termica
La potenza termica indica l’energia termica massima che può essere fornita ad un impianto per unità di tempo. Viene calcolata moltiplicando il consumo di combustibile dell’impianto per il potere calorifico inferiore del combustibile.
3 Disposizioni generali
31 Limitazione delle emissioni
1In materia di emissioni valgono le seguenti limitazioni:
- per la polvere: secondo la cifra 4;
- per le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere: secondo la cifra 5;
- per le sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o di vapore: secondo la cifra 6;
- per le sostanze organiche che si presentano sotto forma di gas, vapore o particolato: secondo la cifra 7;
- per le sostanze cancerogene: secondo la cifra 8.
2Le sostanze che non figurano nelle cifre 5 a 8 vengono assegnate alla categoria di sostanze con la quale hanno più somiglianze sotto il profilo dell’impatto sull’ambiente. Allo scopo si terrà particolarmente conto della capacità di dette sostanze a degradarsi o ad accumularsi, della loro tossicità, degli effetti dei processi di degradazione o dei prodotti secondari nonché dell’intensità degli odori.
32 Limitazione delle emissioni in funzione delle caratteristiche tecniche dell’impianto
1Se ci sono più fonti d’emissione e se le esigenze in fatto di limitazione delle emissioni dipendono dalle caratteristiche tecniche dell’impianto (p. es.: potenza o flusso di massa), l’autorità stabilisce quali fonti d’emissione costituiscono insieme un unico impianto.
2Di regola, sono considerate un unico impianto le fonti d’emissione riunite in uno spazio ristretto e le cui emissioni:
- contengono essenzialmente le stesse o simili sostanze nocive; o
- possono essere ridotte con lo stesso procedimento tecnico.
3Nella determinazione delle caratteristiche tecniche dell’impianto non si tiene conto delle parti che entrano in funzione esclusivamente in caso di guasto.
4I valori limite d’emissione, fissati in funzione di un determinato flusso di massa, sono validi solo se:
- detto flusso di massa è raggiunto o superato durante più di 5 ore alla settimana; o
- durante un tempo più breve viene raggiunto o superato il doppio di detto flusso di massa.
4 Polvere
41 Valore limite per la polvere totale
Se il flusso di massa della polvere è pari o superiore a 0,20 kg/h, le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.
42 Limitazione delle emissioni per le sostanze contenute nella polvere
Per la limitazione delle singole sostanze contenute nella polvere valgono le esigenze secondo le cifre 5, 7 e 8.
43 Misure applicabili a operazioni di trattamento, d’immagazzinamento, di trasbordo e di trasporto
1Se aziende industriali o artigianali effettuano operazioni come trasporto su nastro, frantumazione, classificazione o riempimento di prodotti suscettibili di produrre polvere e provocano emissioni di polvere considerevoli, i gas di scarico polverosi devono essere ricuperati e convogliati in un impianto per la captazione della polvere.
2In caso di immagazzinamento e di trasbordo all’aperto di prodotti suscettibili di produrre polvere si devono prendere provvedimenti per impedire emissioni considerevoli di polvere.
3In caso di trasporto di prodotti suscettibili di produrre polvere si devono usare dispositivi di trasporto che impediscano l’insorgere di emissioni considerevoli di polvere.
4Se la circolazione sull’area industriale provoca emissioni considerevoli di polvere, le strade devono essere mantenute esenti da polvere.
5 Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere
51 Valori limite
1La concentrazione d’emissione di sostanze secondo la cifra 52 non deve superare i valori seguenti:
a. sostanze della classe 1
con flusso di massa pari o superiore a 1 g/h 0,2 mg/m3
b. sostanze della classe 2
con flusso di massa pari o superiore a 5 g/h 1 mg/m3
c. sostanze della classe 3
con flusso di massa pari o superiore a 25 g/h 5 mg/m3
2I valori limite valgono per la massa totale di una sostanza emessa, compresa la quantità nel gas di scarico sotto forma di gas e di vapore.
3Se il gas di scarico contiene più sostanze della stessa classe, il valore limite vale per la somma di dette sostanze.
52 Tabella delle sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere
6 Sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o di vapore
61 Valori limite
La concentrazione d’emissione di sostanze secondo la cifra 62 non deve superare i valori seguenti:
a. sostanze della classe 1
con flusso di massa pari o superiore a 10 g/h 1 mg/m3
b. sostanze della classe 2
con flusso di massa pari o superiore a 50 g/h 5 mg/m3
c. sostanze della classe 3
con flusso di massa pari o superiore a 300 g/h 30 mg/m3
d. sostanze della classe 4
con flusso di massa pari o superiore a 2500 g/h 250 mg/m3
62 Tabella delle sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o di vapore
7 Sostanze organiche che si presentano sotto forma di gas, vapore o particolato
71 Valori limite
1La concentrazione d’emissione di sostanze secondo la cifra 72 non deve superare i valori seguenti:
a. sostanze della classe 1
con flusso di massa pari o superiore a 0,1 kg/h 20 mg/m3
b. sostanze della classe 2
con flusso di massa pari o superiore a 2,0 kg/h 100 mg/m3
c. sostanze della classe 3
con flusso di massa pari o superiore a 3,0 kg/h 150 mg/m3
2In deroga al capoverso 1, per le sostanze organiche delle classi 2 e 3, che si presentano sotto forma di particolato, valgono le prescrizioni in materia di limitazione della polvere secondo la cifra 41.
3Se il gas di scarico contiene più sostanze della stessa classe, il valore limite vale per la somma di dette sostanze.
4Se il gas di scarico contiene sostanze di diverse classi, non solo devono essere rispettate le esigenze secondo i capoversi 1 e 2, ma, se il flusso di massa totale è pari o superiore a 3,0 kg/h, la somma di dette sostanze non deve superare il valore limite di 150 mg/m3.
5Per le sostanze per le quali esiste il sospetto fondato di un effetto cancerogeno2, ma che nella tabella della cifra 72 non figurano come appartenenti alla classe 1, le emissioni devono essere limitate secondo il capoverso 1 lettera a.
6Per le sostanze che, secondo l’allegato 1.4 dell’ordinanza del 18 maggio 20053sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, riducono lo strato di ozono e che nella tabella della cifra 72 non figurano come appartenenti alla classe 1, le emissioni devono essere limitate secondo il capoverso 1 lettera a. Restano salve le disposizioni della cifra 8.
72 Tabella delle sostanze organiche che si presentano sotto forma di gas, vapore o particolato
8 Sostanze cancerogene
81 Definizione
Sono considerate cancerogene le sostanze designate come tali (K) nell’Elenco dei valori limite d’esposizione sui posti di lavoro4dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).
82 Limitazione delle emissioni
1Le emissioni di sostanze cancerogene, indipendentemente dal rischio del carico cancerogeno da esse provocato, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.
2La emissioni di sostanze cancerogene secondo la cifra 83 devono essere limitate almeno in modo tale che le concentrazioni d’emissione non superino i valori seguenti:
a. sostanze della classe 1
con flusso di massa pari o superiore a 0,5 g/h 0,1 mg/m3
b. sostanze della classe 2
con flusso di massa pari o superiore a 5 g/h 1 mg/m3
c. sostanze della classe 3
con flusso di massa pari o superiore a 25 g/h 5 mg/m3
3Se il gas di scarico contiene più sostanze della stessa classe, il valore limite secondo il capoverso 2 vale per la somma di dette sostanze.
83 Tabella delle sostanze cancerogene