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Allegato 1

814.318.142.1OIAtFederal Council Ordinance1 mar 1986Fonte originale

(art. 3 cpv. 1)

Limitazione preventiva generale delle emissioni

1 Campo d’applicazione

1Le disposizioni del presente allegato valgono per la limitazione preventiva delle emissioni di impianti stazionari.

2Restano salve le disposizioni completive o derogatorie:

  1. per gli impianti speciali secondo l’allegato 2;
  2. per gli impianti a combustione secondo l’allegato 3;
  3. 1 per la prova di omologazione degli impianti a combustione secondo l’allegato 4.

2 Definizioni

21 Gas di scarico

L’aria di scarico, i gas di combustione e gli altri inquinanti atmosferici emessi da impianti sono designati gas di scarico.

22 Emissioni

L’entità delle emissioni è espressa in: a. concentrazione: massa di sostanza emessa rapportata al volume del gas di scarico (p. es.: in milligrammi per metro cubo [mg/m3]); b. flusso di massa: massa di sostanza emessa per unità di tempo (p. es.: in grammi all’ora [g/h]); c. fattore d’emissione: rapporto fra la massa di sostanza emessa e la massa del prodotto elaborato o fabbricato (p. es.: in chilogrammi per tonnellata [kg/t]); d. tasso d’emissione: rapporto fra la massa emessa di un inquinante atmosferico e la massa di detto inquinante introdotta nell’impianto insieme al combustibile e alla sostanza di carica (p. es.: in per cento [% massa]); e. indice di fuliggine: grado di annerimento di un filtro di carta prodotto dai gas di scarico. La scala di paragone da usare per la determinazione dell’indice di fuliggine (secondo Bacharach) comporta 10 gradi designati con le cifre 0 a 9.

23 Grandezza di riferimento per le concentrazioni d’emissione

1I valori limite espressi in concentrazioni e i tenori in ossigeno espressi in grandezze di riferimento si riferiscono al volume del gas di scarico rapportato alle condizioni standard (0 °C, 1013 mbar) dopo eliminazione dell’umidità (secco).

2I valori limite espressi in concentrazioni delle emissioni si riferiscono alla quantità di gas di scarico non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio.

3Se per un impianto descritto negli allegati 2 a 4 è indicato come grandezza di riferimento il contenuto volumetrico di ossigeno, le concentrazioni d’emissione misurate devono essere convertite in tale grandezza.

24 Potenza termica

La potenza termica indica l’energia termica massima che può essere fornita ad un impianto per unità di tempo. Viene calcolata moltiplicando il consumo di combustibile dell’impianto per il potere calorifico inferiore del combustibile.

3 Disposizioni generali

31 Limitazione delle emissioni

1In materia di emissioni valgono le seguenti limitazioni:

  1. per la polvere: secondo la cifra 4;
  2. per le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere: secondo la cifra 5;
  3. per le sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o di vapore: secondo la cifra 6;
  4. per le sostanze organiche che si presentano sotto forma di gas, vapore o particolato: secondo la cifra 7;
  5. per le sostanze cancerogene: secondo la cifra 8.

2Le sostanze che non figurano nelle cifre 5 a 8 vengono assegnate alla categoria di sostanze con la quale hanno più somiglianze sotto il profilo dell’impatto sull’ambiente. Allo scopo si terrà particolarmente conto della capacità di dette sostanze a degradarsi o ad accumularsi, della loro tossicità, degli effetti dei processi di degradazione o dei prodotti secondari nonché dell’intensità degli odori.

32 Limitazione delle emissioni in funzione delle caratteristiche tecniche dell’impianto

1Se ci sono più fonti d’emissione e se le esigenze in fatto di limitazione delle emissioni dipendono dalle caratteristiche tecniche dell’impianto (p. es.: potenza o flusso di massa), l’autorità stabilisce quali fonti d’emissione costituiscono insieme un unico impianto.

2Di regola, sono considerate un unico impianto le fonti d’emissione riunite in uno spazio ristretto e le cui emissioni:

  1. contengono essenzialmente le stesse o simili sostanze nocive; o
  2. possono essere ridotte con lo stesso procedimento tecnico.

3Nella determinazione delle caratteristiche tecniche dell’impianto non si tiene conto delle parti che entrano in funzione esclusivamente in caso di guasto.

4I valori limite d’emissione, fissati in funzione di un determinato flusso di massa, sono validi solo se:

  1. detto flusso di massa è raggiunto o superato durante più di 5 ore alla settimana; o
  2. durante un tempo più breve viene raggiunto o superato il doppio di detto flusso di massa.

4 Polvere

41 Valore limite per la polvere totale

Se il flusso di massa della polvere è pari o superiore a 0,20 kg/h, le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.

42 Limitazione delle emissioni per le sostanze contenute nella polvere

Per la limitazione delle singole sostanze contenute nella polvere valgono le esigenze secondo le cifre 5, 7 e 8.

43 Misure applicabili a operazioni di trattamento, d’immagazzinamento, di trasbordo e di trasporto

1Se aziende industriali o artigianali effettuano operazioni come trasporto su nastro, frantumazione, classificazione o riempimento di prodotti suscettibili di produrre polvere e provocano emissioni di polvere considerevoli, i gas di scarico polverosi devono essere ricuperati e convogliati in un impianto per la captazione della polvere.

2In caso di immagazzinamento e di trasbordo all’aperto di prodotti suscettibili di produrre polvere si devono prendere provvedimenti per impedire emissioni considerevoli di polvere.

3In caso di trasporto di prodotti suscettibili di produrre polvere si devono usare dispositivi di trasporto che impediscano l’insorgere di emissioni considerevoli di polvere.

4Se la circolazione sull’area industriale provoca emissioni considerevoli di polvere, le strade devono essere mantenute esenti da polvere.

5 Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere

51 Valori limite

1La concentrazione d’emissione di sostanze secondo la cifra 52 non deve superare i valori seguenti: a. sostanze della classe 1 con flusso di massa pari o superiore a 1 g/h 0,2 mg/m3 b. sostanze della classe 2 con flusso di massa pari o superiore a 5 g/h 1 mg/m3 c. sostanze della classe 3 con flusso di massa pari o superiore a 25 g/h 5 mg/m3

2I valori limite valgono per la massa totale di una sostanza emessa, compresa la quantità nel gas di scarico sotto forma di gas e di vapore.

3Se il gas di scarico contiene più sostanze della stessa classe, il valore limite vale per la somma di dette sostanze.

52 Tabella delle sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere
SostanzaIndicata comeClasse
Antimonioae i suoi compostiSb3
Arsenicobe i suoi composti tranne l’arsinaAs2
CianuribCN3
Cobaltoae i suoi compostiCo2
Cromoae i suoi compostiCr3
Fluoruribse in polvereF3
Manganesee i suoi compostiMn3
Mercurioe i suoi compostiHgl
Nichelae i suoi compostiNi2
Palladioe i suoi compostiPd3
Piomboe i suoi compostiPb3
Platinoe i suoi compostiPt3
Quarzo in polverese sotto forma di polvere cristallinaSiO23
Ramee i suoi compostiCu3
Rodioe i suoi compostiRh3
Selenioe i suoi compostiSe2
Stagnoe i suoi compostiSn3
Tallioe i suoi compostiTl1
Tellurioe i suoi compostiTe2
Vanadioe i suoi compostiV3
a Se non figura come composto cancerogeno alla cifra 8. b Se è facilmente solubile.

6 Sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o di vapore

61 Valori limite

La concentrazione d’emissione di sostanze secondo la cifra 62 non deve superare i valori seguenti: a. sostanze della classe 1 con flusso di massa pari o superiore a 10 g/h 1 mg/m3 b. sostanze della classe 2 con flusso di massa pari o superiore a 50 g/h 5 mg/m3 c. sostanze della classe 3 con flusso di massa pari o superiore a 300 g/h 30 mg/m3 d. sostanze della classe 4 con flusso di massa pari o superiore a 2500 g/h 250 mg/m3

62 Tabella delle sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o di vapore
SostanzaClasse
Acido cianidrico2
Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca3
Arsina1
Bromo e suoi composti sotto forma di gas o vapore, indicati come acido bromidrico2
Cloro2
Clorocianuro1
Composti a base di cloro, composti inorganici a base di cloro sotto forma di gas o vapore, tranne clorocianuro e fosgene, indicati come acido cloridrico3
Fluoro e i suoi composti sotto forma di gas o vapore, indicati come acido fluoridrico2
Fosfina1
Fosgene1
Idrogeno solforato2
Ossidi d’azoto (monossido e diossido) indicati come diossido d’azoto4
Ossidi di zolfo (diossido e triossido) indicati come anidride solforosa4

7 Sostanze organiche che si presentano sotto forma di gas, vapore o particolato

71 Valori limite

1La concentrazione d’emissione di sostanze secondo la cifra 72 non deve superare i valori seguenti: a. sostanze della classe 1 con flusso di massa pari o superiore a 0,1 kg/h 20 mg/m3 b. sostanze della classe 2 con flusso di massa pari o superiore a 2,0 kg/h 100 mg/m3 c. sostanze della classe 3 con flusso di massa pari o superiore a 3,0 kg/h 150 mg/m3

2In deroga al capoverso 1, per le sostanze organiche delle classi 2 e 3, che si presentano sotto forma di particolato, valgono le prescrizioni in materia di limitazione della polvere secondo la cifra 41.

3Se il gas di scarico contiene più sostanze della stessa classe, il valore limite vale per la somma di dette sostanze.

4Se il gas di scarico contiene sostanze di diverse classi, non solo devono essere rispettate le esigenze secondo i capoversi 1 e 2, ma, se il flusso di massa totale è pari o superiore a 3,0 kg/h, la somma di dette sostanze non deve superare il valore limite di 150 mg/m3.

5Per le sostanze per le quali esiste il sospetto fondato di un effetto cancerogeno2, ma che nella tabella della cifra 72 non figurano come appartenenti alla classe 1, le emissioni devono essere limitate secondo il capoverso 1 lettera a.

6Per le sostanze che, secondo l’allegato 1.4 dell’ordinanza del 18 maggio 20053sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, riducono lo strato di ozono e che nella tabella della cifra 72 non figurano come appartenenti alla classe 1, le emissioni devono essere limitate secondo il capoverso 1 lettera a. Restano salve le disposizioni della cifra 8.

72 Tabella delle sostanze organiche che si presentano sotto forma di gas, vapore o particolato
SostanzaFormula chimicaClasse
AcetaldeideC2H4O1
AcetoneC3H6O3
Acido aceticoC2H4O22
Acido acrilicoC3H4O21
Acido cloroaceticoC2H3ClO21
Acido formicoCH2O21
Acido propionicoC3H6O22
Acroleina (v. 2-propenal)
Alcani, tranne metano3
Alcheni, tranne 1,3-butadiene3
Alcool furfurilicoC5H6O62
Alcooli alchilici3
Aldeide butirricaC4H8O2
Aldeide propionicaC3H6O2
Aloni, fluorocarburi bromati, completamente alogenati, con fino a 3 atomi di C1
Anidride maleinicaC4H2O31
AnilinaC6H7N1
BifenileC12H101
Bromuro di metanoCH3Br1
ButilacetatiC6H12O23
2-butanoneC4H8O3
2-butossietanoloC6H14O22
CFC, clorofluorocarburi, completamente alogenati, con fino a 3 atomi di C1
CicloesanoneC6H10O1
CloroacetaldeideC2H3ClO1
ClorobenzoloC6H5Cl2
CloroetanoC2H5Cl1
Cloroformio (v. triclorometano)
ClorometanoCH3Cl1
2-cloroprene
2-cloropropanoC3H7Cl2
Cloruro di metilene (v. diclorometano)
Composti alchilici di piombo1
CresoliC7H8O1
Cumolo (v. isopropilbenzolo)
Di-(2-etilesil)-ftalatoC24H38O42
Diacetonalcool (v. 4-idrossi-4-metil-2-pentanone)
DibutiletereC8H18O3
1,2-diclorobenzoloC6H4Cl21
1,1-dicloroetanoC2H4Cl22
1,1-dicloroetileneC2H2Cl21
1,2-dicloroetileneC2H2Cl23
DiclorofenoloC6H4Cl2O1
DiclorometanoCH2Cl21
Dietanolammina (v. 2,2’-imminodietanolo)C4H11NO22
DietilamminaC4H11N1
DietiletereC4H10O3
Difenile (v. bifenile)
Diisobutilchetone (v. 2,6-dimetileptano-4-one)
Diisocianatotoluolo (v. 4-metil-m-fenilendiisocianato)
DiisopropiletereC6H14O3
DimetilamminaC2H7N1
2,6-dimetileptano-4-oneC9H18O2
DimetiletereC2H6O3
N,N-dimetilformammideC3H7NO2
1,4-diossanoC4H8O21
Diottilftalato (v. di-(2-etilesil)-ftalato)
Estere butilico dell’acido acetico (v. butilacetato)
Estere di-(2-etilesil) dell’acido ftalico (v. di-(2-etilesil)-ftalato)
Estere diottilico dell’acido ftalico (v. di-(2-etilesil)-ftalato)
Estere etilico dell’acido acetico (v. etilacetato)
Estere etilico dell’acido acrilico (v. etilacrilato)
Estere metilico dell’acido acetico (v. metilacetato)
Estere metilico dell’acido acrilico (v. metilacrilato)
Estere metilico dell’acido benzoico (v. Metilbenzoato)
Estere metilico dell’acido metacrilico (v. metilmeta-crilato)
Estere vinilico dell’acido acetico (v. vinilacetato)
Etanolo (v. alcooli alchilici)
Etere (v. dietiletere)
Etere monobutilico del glicole etilenico (v. 2-butossietanolo)
Etere monoetilico del glicole etilenico (v. 2-etossietanolo)
Etere monometilico del glicole etilenico (v. 2-metossietanolo)
EtilacetatoC4H8O23
EtilacrilatoC5H8O21
EtilamminaC2H7N1
EtilbenzoloC8H101
Etilcloruro (v. cloroetano)
EtileneC2H41
Etilglicolo (v. 2-etossietanolo)
Etilmetilchetone (v. 2-butanone)
2-etossietanoloC4H10O22
FenoloC6H6O1
FormaldeideCH2O1
2-furaldeideC5H4O21
Furfurale, furfurolo, 2-furilmetanale (v. 2-furaldeide)
furfurilalcolC5H6O22
Glicole (v. glicole etilenico)
Glicole butilico (v. 2-butossietanolo)
Glicole etilenicoC2H6O23
Glicole etilico (v. 2-etossietanolo)
Glicole metilico (v. 2-metossietanolo)
HBFC, fluorocarburi bromati, parzialmente alogenati, con fino a 3 atomi di C1
HCFC, clorofluorocarburi, parzialmente alogenati, con fino a 3 atomi di C1
Idrocarburi etilenici, tranne 1,3-butadiene3
Idrocarburi paraffinici, tranne metano3
4-idrossi-4-metil-2-pentanoneC6H12O23
2,2’-imminodietanoloC4H11NO21
Isobutilmetilchetone (v. 4-metil-2-pentanone)
IsopropenilbenzoloC9H102
IsopropilbenzoloC9H122
Mercaptani (v. tioalcooli)
MetanoIo (v. alcooli alchilici)
MetilacetatoC3H6O22
MetilacrilatoC4H6O21
MetilamminaCH5N1
MetilbenzoatoC8H8O23
MetilcicloesanoneC7H12O2
Metilcloroformio (v. 1,1,1-tricloroetano)
Metilcloruro (v. clorometano)
Metilencloruro (v. diclorometano)
Metiletilchetone (v. 2-butanone)
MetilformiatoC2H4O22
Metilglicolo (v. 2-metossietanolo)
Metilisobutilchetone (v. 4-metil-2-pentanone)
MetilmetacrilatoC5H8O22
4-metil-2-pentanoneC6H12O3
4-metil-m-fenilendiisocianatoC9H6N2O21
N-metilpirrolidoneC5H9NO3
2-metossietanoloC3H8O22
NaftalinaC10H81
NitrobenzoloC6H5NO21
NitrocresoloC7H7NO31
NitrofenoloC6H5NO31
Nitrotoluoli, tranne 2-nitrotoluoloC7H7NO2l
Olefine (v. alcheni)
Paraffine (v. alcani)
Percloroetilene (v. tetracloroetilene)
PineneC10H163
PiridinaC5H5N1
Polvere di legno, sotto forma respirabile (tranne polvere di faggio e di quercia)l
2-propenalC3H4Ol
Solfuro di carbonioCS22
StiroloC8H82
1,1,2,2-tetracloroetanoC2H2Cl41
TetracloroetileneC2Cl4l
TetraclorometanoCCl4l
Tetracloruro di carbonio (v. tetraclorometano)
TetraidrofuranoC4H8O1
Tioalcooli1
Tioeteri1
Toluilene-2,4-diisocianato (v. 4-metil-m-fenilendiisocianato)
ToluoloC7H82
1,1,1-tricloroetanoC2H3Cl31
1,1,2-tricloroetanoC2H3Cl31
TriclorofenoloC6H3OCl31
TriclorometanoCHCl31
TrietilamminaC6H15N1
TrimetilbenzoloC9H122
VinilacetatoC4H6O21
Xilenoli, tranne 2,4-xilenoloC8H10O1
2,4-xilenoloC8H10O2
XiloloC8H102

8 Sostanze cancerogene

81 Definizione

Sono considerate cancerogene le sostanze designate come tali (K) nell’Elenco dei valori limite d’esposizione sui posti di lavoro4dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).

82 Limitazione delle emissioni

1Le emissioni di sostanze cancerogene, indipendentemente dal rischio del carico cancerogeno da esse provocato, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

2La emissioni di sostanze cancerogene secondo la cifra 83 devono essere limitate almeno in modo tale che le concentrazioni d’emissione non superino i valori seguenti: a. sostanze della classe 1 con flusso di massa pari o superiore a 0,5 g/h 0,1 mg/m3 b. sostanze della classe 2 con flusso di massa pari o superiore a 5 g/h 1 mg/m3 c. sostanze della classe 3 con flusso di massa pari o superiore a 25 g/h 5 mg/m3

3Se il gas di scarico contiene più sostanze della stessa classe, il valore limite secondo il capoverso 2 vale per la somma di dette sostanze.

83 Tabella delle sostanze cancerogene
SostanzaFormula chimicaClasse
AcrilnitrileC3H4N3
Triossido d’antimonio (in forma respirabile), indicato come SbSb2
Amianto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, actinolite, tremolite) in polvere fine1
Benzo(a)pireneC20N121
BenzoloC6H63
Berillio e i suoi composti in forma respirabile, indicati come BeBe1
Bromuro d’etanoC2H5Br3
1,3-butadieneC4H63
Cadmio e i suoi composti cloruro di cadmio, ossido di cadmio, solfato di cadmio, solfuro di cadmio e altri composti presenti biologicamente (in forma respirabile), indicati come CdCd1
1-cloro-2,3-epossipropanoC3H5ClO3
alfa-clorotoluoloC7H7Cl3
alfa-clorotoluoli: miscele di alfa-clorotoluolo, alfa, alfa‑diclorotoluolo, alfa, alfa, alfa-triclorotoluolo e cloruro di benzoile3
2-cloro-1,3-butadieneC4H5Cl3
Cloruro di vinileC2H3Cl3
Cobalto (in forma di polvere respirabile o aerosoli di cobalto metallico e sali poco solubili di cobalto), indicato come CoCo2
Composti di cromo (VI) (in forma respirabile) in quanto cromato di calcio, cromato di cromo (III), cromato di stronzio e cromato di zinco, indicati come CrCr2
Dibenzo(a,h)antraceneC22H141
1,2-dibromoetanoC2H4Br23
3,3’-diclorobenzidinaC12H10N2Cl22
1,4-diclorobenzoloC6H4Cl23
1,2-dicloroetanoC2H4Cl23
Fuliggine di diesel3
Sulfato di dietileneC4H10O4S2
DimetilsolfatoC2H6O4S2
Epicloridrina (v. l-cloro-2,3-epossipropano)
1,2-epossipropanoC3H6O3
EtileniminaC2H5N2
EtilenossidoC2H4O3
IdrazinaH4N23
2-naftilamminaC10H9N1
Nichel (in forma di polvere respirabile o aerosoli di nichel metallico, solfuro di nichel e minerali contenenti solfuro, ossido di nichel e carbonato di nichel, tetracarbonile di nichel), indicato come nichelNi2
2-nitrotoluoloC7H7NO23
o-toluidinaC7H9N3
Polvere di legno di faggio, in forma respirabile3
Polvere di legno di quercia, in forma respirabile3
Triossido e pentossido d’arsenico, acido arsenioso e sali derivati, acido arsenico e sali derivati (in forma respirabile), indicati come AsAs2
TricloretileneC2HCl33
N-Vinyl-2-pyrrolidonC6H9NO3

Footnotes

  1. In seguito alla modifica dell’allegato 4 questa let. è divenuta priva d’oggetto (vediRU 2021 632).

  2. Sono segnatamente considerate sostanze per le quali esiste il sospetto fondato di un effetto cancerogeno le sostanze che figurano nella sezione III (krebserregende Arbeitsstoffe ) nelle categorie da 3 a 5 della lista «MAK- und BAT-Werte-Liste» dellaDeutsche Forschungsgemeinschaft . Fonte: Wiley-VCH Verlag GmbH, D‑69469 Weinheim.

  3. RS 814.81

  4. Fonte: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni INSAI, Casella postale, 6002 Lucerna.

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