(art. 3 cpv. 2 lett. a)
1 Pietre e terre 11 Forni per cemento e forni per clinker di calcio 12 Impianti per la cottura di prodotti in ceramica a base di argilla 13 Vetrerie 14 Impianti di miscelazione dell’asfalto 2 Chimica 21 Impianti per la produzione di acido solforico 22 Impianti di Claus 23 Impianti per la produzione di cloro 24 Impianti per la produzione di 1, 2-dicloroetano e di cloruro di vinile 25 … 26 Fabbricazione e confezione di prodotti fitosanitari 27 Impianti per la produzione di nerofumo 28 Impianti per la produzione di carbonio (carbone artificiale) o elettrografite mediante combustione 29 Impianti di produzione di acido nitrico 3 Industria petrolifera 31 Raffinerie 32 Impianti con grandi serbatoi 33 Impianti per il travaso di benzina 4 Metalli 41 Fonderie 42 Cubilotti 43 Impianti per la produzione di alluminio 44 Impianti per la rifusione di metalli non ferrosi 45 Impianti per la zincatura 46 Impianti per la produzione di accumulatori al piombo 47 Forni per il trattamento termico 48 Forno elettrico per la produzione dell’acciaio 5 Agricoltura e generi alimentari 51 Allevamenti 52 Impianti per affumicare 53 Impianti per il trattamento di carcasse di animali e per l’essiccazione di materie fecali 54 Impianti per l’essiccazione di foraggio fresco 55 Impianti per il deposito e lo spandimento di concimi aziendali liquidi 56 Impianti di torrefazione del caffè e del cacao 6 Verniciatura e stampa 61 Impianti per l’applicazione di vernici e per la stampa con sostanze organiche 7 Rifuti 71 Impianti d’incenerimento di rifiuti urbani e speciali 72 Impianti d’incenerimento di legno, carta e rifiuti simili 73 Impianti d’incenerimento della lisciva solfitica proveniente dalla produzione di cellulosa 74 Impianti per la combustione di rifiuti biogeni e prodotti dell’agricoltura 8 Altri impianti 81 Impianti nei quali il trattamento del prodotto avviene per contatto immediato con i gas di combustione 82 Motori a combustione stazionari 83 Turbine a gas 84 Impianti per la produzione di pannelli di truciolato e di fibre di legno 85 Pulitura di prodotti tessili 86 Forni crematori 87 Impianti per il trattamento della superficie 88 Cantieri edili
1La cifra 81 non è applicabile per i forni per cemento.
2I rifiuti possono essere riciclati nei forni per cemento soltanto se vi si prestano secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 4 dicembre 20151sui rifiuti (OPSR).
I valori limite d’emissione si riferiscono a un tenore in ossigeno dei gas di scarico del 10 per cento (% vol.).
1Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, non devono superare 200 mg/m3.
2Le emissioni di ammoniaca non devono superare 30 mg/m3.
Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, in ogni caso però almeno a 400 mg/m3.
1I valori limite d’emissione di sostanze organiche gassose secondo l’allegato 1 cifre 1 e 7 non valgono.
2Le emissioni di sostanze organiche gassose vanno indicate come carbonio totale.
3L’autorità fissa un valore limite specifico all’impianto per il carbonio totale, tenendo conto della composizione delle materie prime naturali in base alle seguenti condizioni:
4L’UFAM emana raccomandazioni sulle procedure idonee a determinare le emissioni di sostanze organiche gassose derivanti da materie prime naturali.
Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare 10 mg/m3.
Le emissioni di mercurio e cadmio e i loro composti, indicati come metalli, non devono superare rispettivamente 0,05 mg/m3.
La somma delle emissioni di piombo e zinco e dei loro composti, indicati come metalli, non deve superare 1 mg/m3.
Le emissioni di policlorodibenzo-p-diossine (diossine) e dibenzofurani (furani), espresse come somma degli equivalenti di tossicità secondo EN 1948‑12, non devono superare 0,1 ng/m3.
1Si deve misurare e registrare continuamente il tenore nei gas di scarico di:
2Chiunque impieghi rifiuti che contengono composti organici come materia prima per la fabbricazione di cemento, oltre a rispettare quanto disposto nel capoverso 1, deve:
I valori limite d’emissione si riferiscono ad un tenore in ossigeno dei gas di scarico del 18 per cento (% vol).
1I valori limite d’emissione di composti del fluoro secondo l’allegato 1 cifre 5 e 6 non valgono.
2Le emissioni di composti del fluoro, indicati come acido fluoridrico, non devono superare 250 g/h.
Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico; se il flusso di massa è pari o superiore a 2000 g/h, dette emissioni non devono comunque superare 150 mg/m3.
1Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.
2Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o vapore vanno indicate come carbonio totale e non devono superare 100 mg/m3.
Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti che producono più di 2 tonnellate di vetro all’anno.
I valori limite d’emissione si riferiscono al seguente tenore in ossigeno dei gas di scarico:
1Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 6 non sono applicabili.
2Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico; dette emissioni non devono superare i valori seguenti:
Le emissioni di ossidi di zolfo provenienti dalla materia prima e indicati come anidride solforosa non devono superare 500 mg/m3.
Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.
I valori limite d’emissione si riferiscono a un tenore in ossigeno dei gas di scarico del 17 per cento (% vol.).
1I gas di scarico del miscelatore devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depurazione.
2Durante il riempimento del serbatoio di stoccaggio del bitume occorre utilizzare un sistema di recupero dei vapori.
Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.
1I valori limite d’emissione di cui all’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.
2Le emissioni di sostanze organiche gassose vanno indicate come carbonio totale e non devono superare 80 mg/m3.
Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, non devono superare 100 mg/m3.
Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare 500 mg/m3.
1La misurazione e il controllo periodici di cui all’articolo 13 capoverso 3 devono essere ripetuti ogni anno.
2Le temperature dei tamburi per minerali e per granulato d’asfalto devono essere continuamente misurate e registrate.
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti che producono anidride solforosa, triossido di zolfo, acido solforico e oleum.
1La limitazione delle emissioni di anidride solforosa secondo la cifra 6 dell’allegato 1 non vale.
2Le emissioni di anidride solforosa non devono superare 2,6 kg per tonnellata di acido solforico al 100 per cento.
Le emissioni di triossido di zolfo non devono superare, in condizioni di gas costanti, 60 mg/m3, negli altri casi 120 mg/m3.
Il grado d’emissione per lo zolfo non deve superare i seguenti valori limite:
| Negli impianti con una capacità di produzione di | Valore limite in per cento (% massa) |
|---|---|
| meno di 20 t/giorno | 3,0 |
| da 20 a 50 t/giorno | 2,0 |
| più di 50 t/giorno | 0,5 |
1I gas di scarico devono essere sottoposti ad una postcombustione.
2Le emissioni di idrogeno solforato non devono superare 10 mg/m3.
1Le emissioni di cloro non devono superare 3 mg/m3.
2Negli impianti per la produzione di cloro mediante liquefazione completa, le emissioni di cloro non devono superare 6 mg/m3.
Nell’elettrolisi cloroalcalina secondo il procedimento per amalgama, le emissioni di mercurio non devono superare il valore medio annuo di 1 g per tonnellata di capacità nominale di produzione di cloro.
1I gas di scarico devono essere depurati.
2Le limitazioni delle emissioni di 1,2-dicloroetano e di cloruro di vinile secondo l’allegato 1 valgono indipendentemente dai flussi di massa ivi fissati.
1Chi fabbrica o confeziona prodotti fitosanitari è tenuto a notificarlo all’Ufficio cantonale della protezione dell’ambiente.
2L’autorità fissa le limitazioni preventive delle emissioni della polvere totale secondo l’articolo 4; l’allegato 1 cifra 41 non è applicabile.
Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.
1Le emissioni di sostanze organiche, indicate come carbonio totale, non possono superare le limitazioni delle emissioni secondo le cifre 282–284.
2Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.
Le emissioni di sostanze organiche nei gas di scarico di impianti di miscelamento e di formatura, nei quali vengono trattati ad alta temperatura pece, catrame o altri prodotti leganti o diluenti volatili, non devono superare 100 mg/m3.
1Le emissioni di sostanze organiche nei gas di scarico di forni ad un focolare, a più focolari collegati o a tunnel non devono superare 50 mg/m3.
2Le emissioni di sostanze organiche gassose nei gas di scarico di forni anulari per la produzione di elettrodi di grafite, di elettrodi di carbonio e di pietre di carbonio non devono superare 200 mg/m3.
Le emissioni di sostanze organiche nei gas di scarico di impianti per l’impregnazione, nei quali sono usati prodotti impregnanti a base di catrame, non devono superare 50 mg/m3.
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, in ogni caso però almeno a 190 mg/m3.
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali si procede alla distillazione o alla raffinazione di petroli o di prodotti petroliferi e per gli altri impianti nei quali si producono idrocarburi.
1I valori limite d’emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 3 per cento (% vol).
2Per le esigenze in materia di limitazione delle emissioni dei forni di raffinerie è determinante la potenza termica totale della raffineria.
Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, non devono superare le seguenti concentrazioni d’emissione:
Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, non devono superare 300 mg/m3.
1Per il deposito di petrolio greggio e di prodotti intermedi, che sviluppano, alla temperatura di 20 °C, una pressione di vapore superiore a 13 mbar, occorre prevedere serbatoi con tetto galleggiante, serbatoi con tetto fisso ma membrana galleggiante, serbatoi con tetto fisso ma raccordo alla condotta del gas della raffineria o misure analoghe. I serbatoi con tetto galleggiante devono essere muniti di un’impermeabilizzazione efficace del bordo.
2I serbatoi con tetto fisso devono essere muniti di un sistema di ricambio forzato dei gas; detti gas devono essere convogliati in un sistema di raccolta o in un impianto di postcombustione, se:
1I gas e i vapori organici fuoriuscenti devono essere convogliati in un sistema di raccolta. Essi devono essere riutilizzati, depurati, postcombusti o bruciati (torcia). La presente prescrizione vale particolarmente per:
2I dispositivi di scarico della pressione in caso di catastrofe o d’incendio non devono essere raccordati a un sistema di raccolta dei gas.
1I gas provenienti da impianti di desolforazione o da altre fonti devono essere ulteriormente trattati, se le seguenti premesse sono contemporaneamente realizzate:
2Le emissioni di idrogeno solforato nei gas che non vengono ulteriormente trattati non devono superare 10 mg/m3.
1Le acque di processo e le acque di lavaggio reflue devono essere sottoposte a degassaggio prima della loro immissione in un sistema aperto.
2I gas così prodotti devono essere sottoposti a lavaggio o combustione.
Le disposizioni della presente cifra valgono per i grandi impianti di deposito con una capacità superiore a 500 m3per serbatoio, adibiti al deposito di prodotti con una pressione di vapore superiore a 1 mbar alla temperatura di 20 °C.
Per il deposito si devono prevedere serbatoi con tetto fisso ma membrana galleggiante o serbatoi con tetto galleggiante e impermeabilizzazione efficace del bordo oppure misure analoghe atte a ridurre le emissioni.
1Il riempimento di autocisterne, di vagoni cisterna o di altri contenitori da trasporto simili mediante benzina per autoveicoli o per aeromobili deve essere effettuato dal basso o mediante altri metodi ugualmente atti a ridurre le emissioni.
2Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifre 7 e 8 non sono applicabili ai distributori di benzina.
3I distributori di benzina devono essere equipaggiati e funzionare in modo tale che:
4Le disposizioni del capoverso 3 lettera b non sono applicabili per il rifornimento mediante piccoli apparecchi di distribuzione.
Le emissioni di ammine, che si producono durante la produzione di anime, non devono superare 5 mg/m3.
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.
Nei cubilotti ad aria calda muniti di ricuperatore di calore inserito a valle ed autoalimentato, le emissioni di monossido di carbonio nei gas di scarico non devono superare 1000 mg/m3.
Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.
1La limitazione delle emissioni di composti del fluoro secondo le cifre 5 e 6 dell’allegato 1 non vale.
2Le emissioni di composti del fluoro, indicati come acido fluoridrico, non devono superare in totale 700 g per tonnellata di alluminio prodotto.
3Le emissioni di composti del fluoro gassosi, indicati come acido fluoridrico, non devono superare 250 g per tonnellata di alluminio prodotto.
Per valutare se i valori d’emissione sono rispettati si fa la media delle emissioni misurate durante un periodo d’esercizio di un mese.
1La limitazione delle emissioni secondo la cifra 7 dell’allegato 1 non vale.
2Le emissioni di sostanze organiche, indicate come carbonio totale, non devono superare 50 mg/m3.
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 10 mg/m3.
1I valori limite d’emissione si riferiscono ad una quantità d’aria espulsa di 3000 m3all’ora per ogni m2di superficie del bagno di zinco.
2Le emissioni del bagno di zinco devono essere captate nella misura dell’80 per cento almeno, mediante campana, cappa, aspirazione sui bordi o mezzi analoghi.
3Le emissioni si misurano solo durante il periodo d’immersione. Il periodo d’immersione inizia al primo e finisce all’ultimo contatto del prodotto con il bagno di zinco.
1I gas di scarico degli impianti devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depolverizzazione.
2Le emissioni di piombo non devono superare 1 mg/m3.
1I vapori di acido solforico, che si sprigionano durante la formazione, devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depurazione dei gas di scarico.
2Le emissioni di acido solforico, indicate come H2SO4, non devono superare 1 mg/m3.
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
Le disposizioni della presente cifra valgono per i forni per il trattamento termico con una potenza termica superiore a 100 kW, alimentati con combustibili gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 4 lettere a–c.
I valori limite d’emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 5 per cento (% vol).
Le emissioni di ossidi d’azoto, indicati come diossido d’azoto, non devono superare i valori secondo il diagramma seguente:
Le emissioni vanno misurate sia quando il carico corrisponde almeno all’80 per cento del carico nominale sia quando la temperatura d’esercizio è al massimo.
Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.
Le disposizioni della presente cifra si applicano agli impianti elettrici per la produzione di acciaio, inclusa la colata continua, con una capacità di fusione maggiore a 2,5 tonnellate di acciaio all’ora.
Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 5 mg/m3.
Le emissioni di policloro-dibenzo-p-diossine (diossine) e di policloro dibenzofurano (furani) prodotte dai forni elettrici ad arco, indicate come totale degli equivalenti di tossicità secondo EN 1948‑14, non devono superare 0,1 ng/m3.
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti per l’allevamento tradizionale e per quelli per l’allevamento intensivo.
Gli impianti devono essere costruiti rispettando le distanze minime dalle zone abitate, conformemente alle norme riconosciute per la detenzione di animali. Sono considerate in particolare come norme per la detenzione di animali le raccomandazioni della Stazione di ricerca d’economia aziendale e di genio rurale5.
Gli impianti di ventilazione devono essere conformi alle regole tecniche riconosciute in materia di ventilazione. Come tali valgono in particolare le raccomandazioni delle Norme svizzere sul clima nelle stalle6.
L’autorità stabilisce le limitazioni preventive delle emissioni secondo l’articolo 4; l’allegato 1 cifra 62 non è applicabile. L’UFAM emana raccomandazioni.
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali si affumicano carne, salumi e pesce.
Per la produzione di fumo la cifra 81 non è applicabile.
1La limitazione delle emissioni secondo la cifra 7 dell’allegato 1 non vale.
2Le emissioni di sostanze organiche sono indicate come carbonio totale. Esse non devono superare i seguenti valori: a. per l’affumicatura a caldo: con un flusso di massa di 50 g/h o più 50 mg/m3 b. per l’affumicatura a freddo: con un flusso di massa da 50 a 300 g/h 120 mg/m3 c. per l’affumicatura a freddo: con un flusso di massa superiore a 300 g/h 50 mg/m3
Le disposizioni della presente cifra valgono per:
1Gli impianti di produzione e i depositi dai quali possono sprigionarsi odori devono essere sistemati in locali chiusi.
2I gas di scarico maleodoranti devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depurazione.
3I prodotti greggi e intermedi devono essere conservati in contenitori chiusi.
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono essiccati erba, piante di mais e foraggi verdi simili, nonché vinacce, patate e fette di barbabietole da zucchero.
Le emissioni sotto forma di polvere devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico; non devono comunque superare 150 mg/m3.
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
Gli impianti per il deposito di colaticcio e di prodotti della fermentazione liquidi devono essere equipaggiati con una copertura che limiti efficacemente le emissioni di ammoniaca e gli odori. L’UFAM e l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) emanano raccomandazioni congiunte.
1Il colaticcio e i prodotti della fermentazione liquidi devono essere sparsi su superfici con pendenze fino al 18 per cento con tecniche adeguate e, per quanto possibile, a basse emissioni, sempreché l’azienda disponga complessivamente di almeno 3 ettari di tali superfici.
2Per tecniche adeguate secondo il capoverso 1 si intendono:
3Su richiesta scritta, l’autorità può, caso per caso, concedere deroghe tecniche od operative motivate.
1La limitazione delle emissioni secondo la cifra 7 dell’allegato 1 non vale.
2Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas e di vapore sono indicate come carbonio totale. Negli impianti con una capacità di torrefazione superiore a 100 kg di prodotto greggio all’ora, le emissioni non devono superare i valori seguenti:
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
1Le disposizioni della presente cifra valgono:
2Esse valgono sia per i reparti nei quali si procede all’applicazione e all’evaporazione sia per i relativi impianti d’essiccazione e di cottura.
Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare i valori seguenti:
1La limitazione delle emissioni secondo la cifra 71 dell’allegato 1 non vale per le emissioni di sostanze organiche, sotto forma di gas o di vapore, delle classi 2 e 3 ai sensi della cifra 72 dell’allegato 1.
2Dette emissioni sono indicate come carbonio totale; per un flusso di massa pari o superiore a 3 kg/h non devono superare in totale 150 mg/m3.
3Se si impiegano colori contenenti come solvente acqua e unicamente etanolo in quantità non superiore al 15 per cento (% massa), le emissioni di etanolo non devono superare 300 mg/m3per un flusso di massa pari o superiore a 3 kg/h.
1Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili agli impianti nei quali l’essiccazione o la cottura avviene a temperature superiori a 120 °C.
2Per flussi di massa superiori a 250 g/h le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o di vapore, indicate come carbonio totale, non devono superare i valori seguenti:
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
1Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica i rifiuti urbani e quelli speciali. Sono esclusi gli impianti d’incenerimento di legno, carta e di rifiuti simili (cifra 72), gli impianti d’incenerimento della lisciva solfitica proveniente dalla produzione di cellulosa (cifra 73) e i forni per cemento (cifra 11).
2Sono considerati rifiuti urbani quelli provenienti dalle economie domestiche e quelli loro assimilabili per composizione. Si tratta segnatamente di:
3Sono considerati rifiuti speciali quelli designati come tali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 20057sul traffico di rifiuti (OTRif).
1Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.
2Nella misura in cui valgono le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1, esse sono applicabili indipendentemente dai flussi di massa ivi fissati.
1I valori limite d’emissione si riferiscono ai seguenti tenori di ossigeno nei gas di scarico:
2Per la valutazione delle emissioni sono determinanti le medie dei valori misurati su un periodo d’esercizio di parecchie ore.
1Le emissioni non devono superare i valori seguenti:
2Per gli impianti con un tenore di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, nel gas grezzo, pari o superiore a 1000 mg/m3, l’autorità può stabilire, in deroga al capoverso 1 lettera h, un valore limite d’emissione dell’ammoniaca e dei composti dell’ammoniaca meno severo.
1Si devono continuamente misurare e registrare:
2Il funzionamento dell’impianto di depurazione dei gas di scarico deve essere sorvegliato in modo continuo mediante misurazione di un valore d’emissione o di un altro parametro idoneo dell’esercizio come la temperatura dei gas di scarico, la caduta di pressione o il flusso d’acqua del depuratore dei gas combusti.
I rifiuti maleodoranti e i rifiuti che producono vapori pericolosi devono essere depositati in locali chiusi o in sili. L’aria di scarico deve essere aspirata e depurata.
1I rifiuti urbani e i rifiuti speciali non possono essere bruciati in impianti con una potenza termica inferiore a 350 kW.
2Il divieto non è applicabile per l’incenerimento di rifiuti speciali provenienti da ospedali e che, per la loro composizione, non possono essere eliminati come rifiuti urbani.
1Prima di bruciare rifiuti dai quali potrebbero sprigionarsi emissioni particolarmente pericolose per l’ambiente, il titolare dell’impianto deve determinare, mediante prove d’incenerimento su piccole quantità, le future emissioni e ne deve comunicare il risultato all’autorità competente.
2Sono considerate particolarmente pericolose per l’ambiente le emissioni che sono allo stesso tempo altamente tossiche e difficilmente degradabili come gli idrocarburi aromatici polialogenati.
1Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica rifiuti composti dalle seguenti sostanze, frammisti o meno a legna da ardere ai sensi dell’allegato 5:
2Se tali rifiuti sono bruciati insieme ai rifiuti di cui alla cifra 711, valgono le disposizioni della cifra 71.
3Le disposizioni della presente cifra non sono applicabili per i forni per cemento (cifra 11).
I valori d’emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico dell’11 per cento (% vol).
Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare i valori seguenti:
Le emissioni di piombo e zinco, insieme, non devono superare 5 mg/m3.
1Le limitazioni d’emissione secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.
2Le emissioni di sostanze organiche gassose, indicate come carbonio totale, non devono superare 50 mg/m3.
1Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare 250 mg/m3.
1bisNegli impianti con una potenza termica superiore a 10 MW, le emissioni di monossido di carbonio non devono superare 150 mg/m3.
2Negli impianti con una potenza termica superiore a 10 MW, le emissioni di ossidi di azoto, indicati come diossido di azoto, non possono superare 150 mg/m3.
L’impianto deve funzionare con una regolazione automatica del sistema di comando della combustione.
I rifiuti ai sensi della cifra 721 non possono essere bruciati negli impianti con una potenza termica inferiore a 350 kW.
1La limitazione delle emissioni secondo la cifra 6 dell’allegato 1 non vale.
2Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, non devono superare 4,0 kg per tonnellata di lisciva bruciata.
Per valutare se i valori limite d’emissione sono rispettati, si fa la media delle emissioni misurate durante un periodo d’esercizio di 24 ore.
1Le disposizioni della presente cifra si applicano agli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica rifiuti biogeni solidi e prodotti dell’agricoltura, frammisti o meno a legna da ardere secondo l’allegato 5. I concimi aziendali e gli altri rifiuti e prodotti maleodoranti non devono essere bruciati né essere sottoposti a decomposizione termica in tali impianti.
2Se tali rifiuti e prodotti sono bruciati insieme ai rifiuti di cui alle cifre 711 o 721, si applicano le disposizioni della cifra 71 o della cifra 72.
3Se tali rifiuti e prodotti sono bruciati frammisti ad altri combustibili secondo l’allegato 5, si applica il valore limite di miscela per combustibili misti secondo l’allegato 3 cifra 82.
4Le disposizioni della presente cifra non sono applicabili ai forni per cemento (cifra 11).
Le emissioni non devono superare i valori seguenti:
| Potenza termica | ||||
|---|---|---|---|---|
| fino a 1 MW | da più di 1 MW a 10 MW | oltre 10 MW | ||
| – Grandezze di riferimento: | ||||
| i valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno nei gas di scarico di | %vol | 13 | 11 | 11 |
| – Particelle solide in totale: | mg/m3 | 20 | 20 | 10 |
| – Monossido di carbonio (CO) | mg/m3 | 500 | 250 | 150 |
| – Ossidi d’azoto (NO | mg/m3 | 250 | 250 | 150 |
| a Con un flusso di massa pari o superiore a 2500 g/h. |
È vietato bruciare rifiuti biogeni solidi e prodotti dell’agricoltura secondo la cifra 741 negli impianti con una potenza termica inferiore a 70 kW.
1Si possono impiegare solo i combustibili secondo l’allegato 5.
2L’allegato 1 cifra 6 non si applica alle emissioni di ossidi di zolfo prodotte da combustibili. Se si impiegano carbone o olio da riscaldamento «medio» o «pesante», le emissioni di ossidi di zolfo, indicate come anidride solforosa, devono essere limitate in modo tale da non risultare superiori a quelle che si produrrebbero impiegando una qualità di combustibili con un tenore di zolfo pari all’1,0 per cento (% massa) senza ridurne le emissioni.
3Per le emissioni di ossidi di zolfo prodotte da merci trattate vale l’allegato 1 cifra 6.
I valori limite d’emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 5 per cento (% vol).
I motori a combustione stazionari possono essere alimentati soltanto con combustibili e carburanti gassosi di cui all’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 o con combustibili e carburanti liquidi di cui all’allegato 5, ad eccezione dell’olio da riscaldamento «medio» e «pesante».
1Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare 10 mg/m3.
2Ai motori a combustione di gruppi elettrogeni d’emergenza si applica la cifra 827 capoverso 2.
1Le emissioni dei motori a combustione stazionari non devono superare i seguenti valori limite:
| Potenza termica | ||||
|---|---|---|---|---|
| fino a 100 kW | superiore a 100 kW | superiore a 1 MW | ||
| – Monossido di carbonio (CO) | mg/m3 | |||
| – in caso di alimentazione con combustibili o carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 | 650 | 300 | 300 | |
| – in caso di alimentazione con combustibili o carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere d ed e, se l’impianto è fatto funzionare per almeno l’80 per cento all’anno con tali sostanze | 1300 | 650 | 300 | |
| – in caso di alimentazione con combustibili o carburanti liquidi | 650 | 300 | 300 | |
| – Ossidi d’azoto (NO | mg/m3 | |||
| – in caso di alimentazione con combustibili o carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 | 250 | 150 | 100 | |
| – in caso di alimentazione con combustibili o carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere d ed e, se l’impianto è fatto funzionare per almeno l’80 per cento all’anno con tali sostanze | 400 | 250 | 100 | |
| – in caso di alimentazione con combustibili o carburanti liquidi | 400 | 250 | 250 |
2Per l’impiego di un motore a combustione stazionario con un dispositivo di denitrificazione, le emissioni di ammoniaca e i suoi composti, indicati come ammoniaca, non devono superare 30 mg/m3.
Per i banchi di collaudo sui quali i motori a combustione vengono sottoposti a prove, l’autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l’articolo 4; l’allegato 1 e l’allegato 2 cifre 821–824 non sono applicabili.
1La misurazione e il controllo periodici ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3 vanno ripetuti ogni due anni.
2Ai motori a combustione di gruppi elettrogeni d’emergenza si applica la cifra 827 capoverso 3.
1Per i motori a combustione di gruppi elettrogeni d’emergenza che sono messi in funzione al massimo per 50 ore l’anno, l’autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l’articolo 4; l’allegato 1 cifra 6, l’allegato 2 cifra 824, nonché l’allegato 6 non si applicano.
2Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 50 mg/m3.
3La misurazione e il controllo periodici ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3 vanno ripetuti ogni 6 anni.
I valori limite d’emissione si riferiscono a un tenore di ossigeno dei gas di scarico del 15 per cento (% vol).
Le turbine a gas possono essere alimentate soltanto con combustibili e carburanti gassosi di cui all’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 o con combustibili e carburanti liquidi di cui all’allegato 5, ad eccezione dell’olio da riscaldamento «medio» e «pesante».
Nell’impiego di combustibili o carburanti liquidi le emissioni di fuliggine non devono superare l’indice di fuliggine 2 (all. 1 cifra 22).
Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare i seguenti valori limite:
| Potenza termica | |||
|---|---|---|---|
| fino a 40 MW | superiore a 40 MW | ||
| – Monossido di carbonio (CO) | mg/m3 | ||
| – in caso di alimentazione con combustibili o carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 o combustibili o carburanti liquidi | 100 | 35 | |
| – in caso di alimentazione con combustibili o carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere d ed e, se l’impianto è fatto funzionare per almeno l’80 per cento all’anno con tali sostanze | 240 | 35 |
Per un flusso di massa pari o superiore a 2,5 kg/h le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, non devono superare 120 mg/m3.
1Le emissioni di ossidi di azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, non devono superare i seguenti valori limite:
| Potenza termica | |||
|---|---|---|---|
| fino a 40 MW | superiore a 40 MW | ||
| – Ossidi d’azoto (NO | mg/m3 | ||
| – in caso di alimentazione con combustibili o carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 | 40 | 20 | |
| – in caso di alimentazione con combustibili o carburanti liquidi | 50 | 40 |
2Per l’impiego di una turbina a gas con un dispositivo di denitrificazione, le emissioni di ammoniaca e i suoi composti, indicati come ammoniaca, non devono superare 10 mg/m3.
1Per i banchi di collaudo sui quali le turbine a gas sono sottoposte a prove, l’autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l’articolo 4; l’allegato 1 e l’allegato 2 cifre 831–836 non sono applicabili.
2Per le turbine a gas dei gruppi elettrogeni d’emergenza che vengono fatte funzionare al massimo per 50 ore all’anno, l’autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l’articolo 4; l’allegato 1 e l’allegato 2 cifre 833, 834 e 836 non sono applicabili.
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali i pannelli di truciolato e di fibre di legno vengono prodotti con un procedimento a secco.
1Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
2In deroga al capoverso 1, il legname di scarto di cui all’allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a può essere riciclato se è idoneo per la valorizzazione termica secondo l’articolo 14a capoverso 2 OPSR.
I valori limite d’emissione si riferiscono ai seguenti tenori di ossigeno nei gas di scarico:
Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare i valori seguenti:
1Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.
2Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o vapore sono indicate come carbonio totale e non devono superare i valori seguenti:
3Per gli essiccatori di fibre le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o vapore, indicate come carbonio totale, devono essere limitate per quanto possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, ma ad almeno 100 mg/m3.
Le emissioni di formaldeide non devono superare 10 mg/m3.
Le emissioni di ossidi di azoto (monossido e biossido), indicati come diossido di azoto, non devono superare i valori seguenti:
Nei gas di scarico deve essere continuamente misurato e registrato il tenore di:
1Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti di pulitura di prodotti tessili che utilizzano idrocarburi alogenati.
2Il portello di carico della macchina per la pulitura di prodotti tessili deve restare bloccato, mediante un dispositivo automatico di sicurezza, fintanto che la concentrazione delle sostanze organiche sotto forma di gas o di vapore non scende al di sotto dei 2 g/m3.
3La concentrazione di cui al capoverso 1, determinante per il bloccaggio della porta, deve essere sorvegliata in modo continuo, mediante un appropriato metodo di misurazione nei pressi della porta all’interno della macchina.
4Prima di essere levati dalla macchina, i capi di vestiario devono avere una temperatura di almeno 35 °C.
5Se l’aria che si trova all’interno della macchina viene aspirata, occorre poi depurarla mediante un filtro a carbone attivo o un dispositivo equivalente.
6L’aria dei locali d’esercizio va aspirata in modo che in detti locali esista continuamente una depressione.
1Le limitazioni d’emissione secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.
2Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o di vapore, indicate come carbonio totale, non devono superare 20 mg/m3.
Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare 50 mg/m3.
1Le disposizioni della presente cifra sono applicabili agli impianti nei quali la superficie di oggetti o prodotti di metallo, vetro, ceramica, materia plastica, gomma o altre sostanze è trattata con sostanze organiche alogenate che, alla pressione di 1013 mbar, presentano un punto di ebollizione inferiore a 150 °C.
2Gli impianti per il trattamento della superficie devono essere equipaggiati e fatti funzionare come segue:
3Se in un impianto le esigenze di cui al capoverso 2 lettere a e b non possono essere rispettate, in particolare perché gli oggetti e i prodotti trattati sono ingombranti, le emissioni devono essere ridotte nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico mediante provvedimenti come l’incapsulamento, la chiusura ermetica, la separazione dall’aria di scarico dell’impianto, camere di separazione o l’aspirazione.
1Le emissioni provenienti da cantieri edili devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico in particolare mediante un adeguato svolgimento delle operazioni. In tale contesto occorre considerare il tipo, la grandezza e l’ubicazione del cantiere nonché la durata dei lavori di costruzione. L’UFAM emana direttive.
2I valori limite delle emissioni secondo l’allegato 1 non sono applicabili alle macchine di cantiere e ai cantieri edili.
RS 814.600 ↩
Questa norma può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch. ↩
ISO 13331. Questa norma può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch. ↩
Questa norma può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch. ↩
Ottenibili presso: Stazione di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART), 8356 Ettenhausen. ↩
Ottenibile presso l’Istituto delle scienze degli animali da reddito, Centro PF, 8092 Zurigo. ↩
RS 814.610 ↩
Questa norma può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch. ↩
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.
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