(art. 40 cpv. 1)
Valori limite d’esposizione al rumore dell’industria e delle arti e mestieri
1 Campo d’applicazione
1I valori limite d’esposizione di cui alla cifra 2 valgono per il rumore prodotto:
- dagli impianti dell’industria, delle arti e mestieri e dell’agricoltura;
- dal trasbordo presso gli impianti dell’industria, delle arti e mestieri e dell’agricoltura come pure nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti;
- dal traffico sugli areali degli impianti dell’industria, delle arti e mestieri e sulle aie delle aziende agricole;
- dagli edifici adibiti a parcheggio e dai parcheggi di una certa grandezza fuori delle strade;
- dagli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione.
2Gli impianti di produzione d’energia, di smaltimento e di trasporto, le teleferiche e le funicolari, le sciovie e gli impianti destinati alla pratica di sport motorizzati, che sono fatti funzionare regolarmente per periodi di tempo prolungati, sono equiparati agli impianti dell’industria e delle arti e mestieri.
2 Valori limite d’esposizione al rumore
3 Determinazione del livello di valutazione
31 Principi
1Il livello di valutazione del rumore Lr dell’industria e delle arti e mestieri e degli altri rumori simili è calcolato separatamente per il giorno (dalle ore 7 alle 19) e per la notte (dalle ore 19 alle 7) a partire dai livelli di valutazione parziali Lr,i di ciascuna fase di rumore:
2Il livello di valutazione parziale Lr,i è calcolato per la durata media giornaliera della fase di rumore, con la formula seguente:
Lr,i = Leq,i + K1,i + K2,i + K3,i + 10 ⋅ log (ti/to)
dove:
Leq,i livello energetico medio di rumore, ponderato A, durante la fase di rumore i
K1,i correzione del livello per la fase di rumore i;
K2,i correzione del livello per la fase di rumore i;
K3,i correzione del livello per la fase di rumore i;
ti durata media giornaliera in minuti della fase di rumore i;
to = 720 minuti.
3Le fasi di rumore sono i periodi durante i quali il livello sonoro e le componenti tonali ed impulsive sono percepiti in modo uniforme sul luogo dell’immissione.
32 Durata giornaliera media delle fasi di rumore
1La durata giornaliera media (ti) della fase di rumore i è calcolata a partire dalla sua durata annua (Ti) e dal numero di giorni d’esercizio all’anno (B), con la formula seguente:
ti = Ti/B
2Per gli impianti nuovi o modificati la durata giornaliera media della fase di rumore i è determinata a partire dalle previsioni d’esercizio.
33 Correzioni del livello
1La correzione del livello K1 è uguale a:
- 5, per il rumore ai sensi della cifra 1 capoverso 1 lettera a e b;
- 0, per il rumore ai sensi della cifra 1 capoverso 1 lettera c;
- 0 il giorno e 5 la notte, per il rumore ai sensi della cifra 1 capoverso 1 lettera d;
- 5 il giorno e 10 la notte, per il rumore ai sensi della cifra 1 capoverso 1 lettera e.
2La correzione del livello K2 tiene conto dell’udibilità della componente tonale del rumore sul luogo dell’immissione ed è uguale a:
- 0, se la componente tonale non è udibile;
- 2, se la componente tonale è debolmente udibile;
- 4, se la componente tonale è distintamente udibile;
- 6, se la componente tonale è fortemente udibile.
3La correzione del livello K3 tiene conto dell’udibilità della componente impulsiva del rumore sul luogo dell’immissione ed è uguale a:
- 0, se la componente impulsiva non è udibile;
- 2, se la componente impulsiva è debolmente udibile;
- 4, se la componente impulsiva è distintamente udibile;
- 6, se la componente impulsiva è fortemente udibile.
34 Pompe di calore aria-acqua
1Per stabilire il livello di valutazione delle pompe di calore aria-acqua utilizzate prevalentemente per il riscaldamento di locali o di acqua potabile è determinante il livello di potenza sonora a una temperatura esterna di 2 °C.
2Per le pompe di calore aria-acqua, l’UFAM raccomanda metodi di misurazione e di calcolo adeguati in base allo stato della tecnica.