(art. 40 cpv. 1)
Valori limite d’esposizione al rumore su piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari
1 Campo d’applicazione
1I valori limite d’esposizione di cui alla cifra 2 valgono per il rumore delle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari.
2Per il rumore del tiro civile su piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari, oltre ai valori limite d’esposizione di cui alla cifra 2 valgono i valori limite d’esposizione secondo l’allegato 7; è fatto salvo il tiro della polizia e del Corpo delle guardie di confine.
3Il rumore prodotto da officine di riparazione, aziende di manutenzione e altri impianti d’esercizio simili nonché il rumore del traffico sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari è equiparato al rumore degli impianti dell’industria e delle arti e mestieri (allegato 6 cifra 1).
4Il rumore prodotto dagli elicotteri sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari è equiparato al rumore degli eliporti (allegato 5 cifre 23 e 5).
2 Valori limite d’esposizione al rumore
3 Determinazione del livello di valutazione
31 Principi
Il livello di valutazione Lr del rumore del tiro sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari è calcolato a partire dai livelli dei fenomeni sonori LAE1e LAE2nonché dalle correzioni del livello K1 e K2 con la formula seguente:
Lr=10 . log(100.1.LAE1+100.1.(LAE2+K1)) – 10 . log(T) + K2
Dove:
Lr livello di valutazione del rumore delle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari;
T tempo di valutazione in secondi =
52 settimane · 5 giorni · 12 ore · 60 minuti · 60 secondi;
LAE1 livello dei fenomeni sonori di tutti gli eventi di tiro nel corso di un anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 19;
LAE2 livello dei fenomeni sonori di tutti gli eventi di tiro nel corso di un anno al di fuori della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 19 nei giorni dal lunedì al venerdì;
K1 5
K2 15
32 Determinazione dell’attività di tiro
1Per le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari esistenti, il numero di colpi deve essere determinato mediante rilevamenti sull’arco di tre anni.
2Qualora per piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari esistenti non vi siano dati sufficienti sul numero di colpi o qualora tali impianti siano di nuova costruzione o modificati, il numero di colpi è determinato sulla base di previsioni relative all’utilizzazione futura.