Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5, 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 19, 21capoverso 2, 23, 39 capoverso 1, 40 e 45 della legge federale del 7 ottobre 19831sulla protezione dell’ambiente (legge), ordina:
RS 814.01 ↩
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