814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Fatto salvo il capoverso 2, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è l’autorità preposta al rilascio delle licenze per tutte le attività e le sorgenti di radiazioni soggette all’obbligo della licenza previste dalla presente ordinanza.
All’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) compete il rilascio delle licenze per:
le attività svolte negli impianti nucleari non soggette a obbligo di licenza o a decisione di disattivazione in virtù della LENu1;
gli esperimenti con sostanze radioattive nel quadro di indagini geologiche di cui all’articolo 35 LENu;
l’importazione e l’esportazione di sostanze radioattive destinate a impianti nucleari o provenienti da essi;
il trasporto di sostanze radioattive destinate a impianti nucleari o provenienti da essi;
l’immissione nell’ambiente di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari;
2 lo stoccaggio per il decadimento radioattivo di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari e tutte le attività a esso connesse.