814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Le domande intese a ottenere il rilascio o il rinnovo della licenza devono essere presentate all’autorità preposta al rilascio assieme ai documenti richiesti.
In caso di elevato potenziale di rischio radiologico, l’autorità preposta al rilascio delle licenze richiede in supplemento un’analisi del rischio.
I richiedenti stranieri devono indicare un recapito svizzero.
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e l’IFSN possono emanare disposizioni sui documenti e sulle prove richiesti nel loro rispettivo ambito di competenza.
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