814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Le scorie radioattive sotto forma di gas, polveri o aerosol che non possono essere immesse nell’ambiente devono essere trattenute mediante appositi dispositivi tecnici.
Le scorie radioattive liquide che non possono essere immesse nell’ambiente devono essere trasformate in una forma solida e chimicamente stabile.
L’autorità di vigilanza può ammettere deroghe ai capoversi 1 e 2 o ulteriori possibilità di trattamento, purché con esse sia realizzabile un’alternativa migliore per l’essere umano e l’ambiente.
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