814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Le scorie radioattive che non provengono dallo sfruttamento dell’energia nucleare devono essere consegnate, dopo essere state eventualmente trattate ai sensi dell’articolo 118, al centro di raccolta della Confederazione.
Non sono soggette all’obbligo di consegna al centro di raccolta della Confederazione:
le scorie radioattive che possono essere immesse nell’ambiente;
le scorie radioattive con un tempo di dimezzamento breve secondo l’articolo 117.
Il DFI disciplina i dettagli tecnici per il trattamento delle scorie radioattive che devono essere consegnate fino al momento in cui sono prese in consegna dal centro di raccolta della Confederazione.
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