814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
In una situazione di esposizione di emergenza sono tenute a svolgere i compiti di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettera b LRaP:
il personale delle autorità e delle amministrazioni pubbliche;
il personale di polizia, pompieri professionisti, organizzazioni sanitarie di salvataggio, protezione civile ed esercito;
le persone e le imprese, come le squadre di misurazione e di radioprotezione, per la lotta contro i danni immediati;
le persone e le imprese di trasporto pubblico e privato, per il trasporto di persone e di merci e le operazioni di evacuazione;
le persone e le imprese per la lotta contro i danni indiretti, come l’adozione di provvedimenti alla fonte volti a impedire un’ulteriore propagazione della contaminazione alle aree circostanti;
i medici e il personale sanitario specializzato per l’assistenza alle persone irradiate o ad altre persone interessate;
le persone e le imprese che devono preservare il funzionamento di infrastrutture critiche;
le persone e le imprese che devono preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili.
Per la protezione del personale dei pompieri di milizia si applicano gli articoli 134 e 143–146.
Sono esonerate dai compiti di cui al capoverso 1 le persone di età inferiore ai 18 anni e le donne in stato di gravidanza.
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