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Commenti: Art. 143 | Omnilex
Law
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ORaP · Ordinanza sulla radioprotezione
Art. 143
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Art. 143
814.501
ORaP
Federal Council Ordinance
1 gen 2018
Fonte originale
L’esposizione a radiazioni delle persone mobilitate deve essere accertata a intervalli appropriati e mediante misurazioni adeguate.
Se una persona mobilitata ha ricevuto una dose efficace superiore a 250 mSv, deve essere sottoposta a controllo medico.
In caso di superamento di tale valore, i controlli medici e i compiti sono retti dall’articolo 59 capoversi 2–5.
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