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Commenti: Art. 151 | Omnilex
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ORaP · Ordinanza sulla radioprotezione
Art. 151
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Art. 151
814.501
ORaP
Federal Council Ordinance
1 gen 2018
Fonte originale
L’UFSP tiene un inventario dei beni fondiari potenzialmente contaminati e a tale scopo registra i seguenti dati:
dati sul bene fondiario (coordinate geografiche, numero di particella, edificio e sottosuolo);
dati sulle attività precedenti nel bene fondiario incluso il periodo in cui sono state svolte;
dati dell’ispezione;
dati relativi al proprietario e all’utilizzatore del bene fondiario (nome, indirizzo, numero postale di avviamento, località);
decisione di risanamento;
dati relativi al risanamento e risultati delle misurazioni di declassamento dopo il risanamento, comprese eventuali limitazioni.
Per adempiere i compiti loro assegnati, i collaboratori della Divisione radioprotezione dell’UFSP hanno accesso elettronico ai dati dell’inventario.
L’UFSP informa regolarmente l’INSAI e i Cantoni interessati in merito allo stato dell’inventario.
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