814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Quando non si può escludere un pericolo per l’essere umano e l’ambiente dovuto a radiazioni ionizzanti, l’UFSP ordina un’ispezione dei beni fondiari di cui all’articolo 151. Ne informa preventivamente il Cantone e il Comune interessato.
Il proprietario e l’utilizzatore sono tenuti a consentire all’UFSP di accedere ai beni fondiari interessati ai fini dell’ispezione.
L’UFSP stabilisce la procedura di ispezione.
Effettua le ispezioni. Può affidare a terzi l’incarico di eseguire le ispezioni.
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