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Commenti: Art. 168 | Omnilex
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ORaP · Ordinanza sulla radioprotezione
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Art. 168
814.501
ORaP
Federal Council Ordinance
1 gen 2018
Fonte originale
I settori industriali interessati da NORM sono, in particolare:
gli impianti per la filtrazione delle acque sotterranee;
la produzione di gas naturale;
la produzione di energia geotermica (geotermia di profondità);
l’industria dello zircone e dello zirconio;
la produzione di cemento e la manutenzione di forni per klinker;
la manutenzione e l’ampliamento di rivestimenti resistenti al calore in materiali contenenti zirconio;
la costruzione di tunnel in formazioni rocciose con un contenuto elevato di uranio o torio.
Le aziende attive nei settori industriali interessati da NORM accertano mediante misurazioni rappresentative se:
nei materiali immessi il livello di allontanamento NORM è superato;
il personale è professionalmente esposto a radiazioni secondo l’articolo 51 capoversi 1 e 2;
la manipolazione di NORM può portare a una dose per gli individui della popolazione non trascurabile dal punto di vista della radioprotezione.
Le aziende notificano le prove degli esami di cui al capoverso 2 e i loro risultati all’UFSP.
L’UFSP coadiuva le aziende nella determinazione delle fattispecie di cui al capoverso 2 lettere b e c.
L’UFSP e l’INSAI possono eseguire misurazioni a campione nei settori industriali interessati da NORM.
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