814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
I NORM la cui attività specifica è superiore al livello di allontanamento corrispondente possono, con il consenso dell’autorità preposta al rilascio delle licenze, essere immessi nell’ambiente se:
uno smaltimento attraverso i canali consueti è impossibile, o possibile soltanto con un onere sproporzionato; e
tramite provvedimenti appropriati, la dose efficace causata dall’immissione per gli individui della popolazione rimane inferiore a 0,3 mSv per anno civile.
Nel quadro del programma di prelievo di campioni e di misurazioni di cui all’articolo 193, l’UFSP vigila sul rispetto della dose efficace ammessa.
I NORM possono essere esportati per l’immissione nell’ambiente soltanto se l’autorità competente dello Stato ricevente ha dato il proprio consenso e se vengono rispettati i presupposti di cui al capoverso 1.
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