814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Le seguenti persone devono essere formate e aggiornate in radioprotezione in funzione della loro attività e responsabilità:
persone che manipolano le radiazioni ionizzanti, possono esservi esposte nel quadro della loro attività specifica oppure ne pianificano od ordinano la manipolazione e attuano i provvedimenti di radioprotezione per la protezione personale;
persone che assolvono compiti di radioprotezione nei confronti di terzi;
periti in radioprotezione;
consulenti in materia di radon di cui all’articolo 161 capoverso 1;
persone che, in caso di incidente o di emergenza, manipolano le radiazioni ionizzanti, possono esservi esposte oppure ne pianificano od ordinano la manipolazione o gestiscono le infrastrutture critiche oppure forniscono servizi pubblici.
Il DFI può, d’intesa con l’IFSN e con il DDPS, emanare deroghe all’obbligo di aggiornamento per la manipolazione di radiazioni ionizzanti con un potenziale di rischio esiguo.
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