814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Sono responsabili della formazione e dell’aggiornamento:
per le persone di cui all’articolo 172 capoverso 1 lettere a–c: il titolare della licenza;
per i consulenti in materia di radon di cui all’articolo 172 capoverso 1 lettera d: i consulenti stessi;
per le persone di cui all’articolo 172 capoverso 1 lettera e: le rispettive autorità, amministrazioni, organizzazioni e aziende; queste si assicurano di avere a disposizione un numero sufficiente di persone formate e aggiornate in radioprotezione, corrispondente alle loro dimensioni e alla loro struttura.
Gli organismi responsabili hanno l’obbligo di coordinare e documentare i corsi di formazione e aggiornamento del personale della propria azienda. La documentazione deve essere conservata nell’azienda fino alla fine dell’attività.
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