814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
L’aggiornamento è incentrato sulla conoscenza e sulle competenze che sono già state acquisite in occasione di una formazione. L’aggiornamento deve garantire che le competenze, la conoscenza e le nozioni sullo stato della tecnica e il loro impiego pratico vengano consolidate e aggiornate.
Le persone soggette all’obbligo di aggiornamento devono assolvere un aggiornamento almeno ogni cinque anni.
Il DFI può, d’intesa con l’IFSN e con il DDPS, tenendo conto del potenziale di rischio:
fissare intervalli di aggiornamento più brevi o più lunghi;
prescrivere che l’aggiornamento debba essere riconosciuto.
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