814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Le autorità di vigilanza e l’IPS organizzano, a seconda della richiesta, corsi di formazione e aggiornamento.
Le autorità di vigilanza possono incaricare altri organismi o istituzioni di organizzare cicli di formazione e aggiornamento.
Il DDPS coordina i corsi di formazione e aggiornamento per le persone che, in caso di incidente o di emergenza, manipolano radiazioni ionizzanti, possono esservi esposte oppure ne pianificano od ordinano la manipolazione o gestiscono le infrastrutture critiche oppure forniscono servizi pubblici.
Nel loro rispettivo ambito di competenza, le autorità di vigilanza e il DDPS possono esigere che i responsabili della formazione e dell’aggiornamento secondo l’articolo 173 segnalino la data di effettuazione, nonché la forma, il contenuto e la portata della formazione e dell’aggiornamento delle persone soggette all’obbligo di formazione e di aggiornamento.
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