814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Il titolare della licenza deve trasmettere al perito in radioprotezione le competenze necessarie e mettergli a disposizione i mezzi necessari all’adempimento dei suoi compiti.
Il titolare della licenza deve inoltre:
stabilire per la propria azienda istruzioni relative ai metodi di lavoro e ai provvedimenti protettivi e sincerarsi che siano osservate;
fissare per scritto le competenze dei diversi superiori gerarchici e dei periti in radioprotezione come pure di coloro che manipolano sorgenti di radiazioni.
Se il titolare della licenza occupa personale di aziende di servizi o di altre aziende a titolo di persone professionalmente esposte a radiazioni, deve richiamare l’attenzione di tali aziende sulle prescrizioni determinanti in materia di radioprotezione.
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