814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
L’UFSP gestisce una banca dati sulle licenze rilasciate ai sensi della presente ordinanza.
Lo scopo della banca dati è di:
mettere a disposizione le informazioni necessarie per il rilascio di licenze;
semplificare le pratiche amministrative necessarie per il rilascio di licenze;
semplificare le attività di vigilanza delle autorità competenti.
I seguenti dati riguardanti il titolare della licenza possono essere memorizzati nella banca dati:
per le persone fisiche: cognome, nome e cognomi precedenti; per le persone giuridiche: ditta della persona giuridica;
indirizzo privato o professionale;
per le persone fisiche: funzione e titolo accademico;
numeri di telefono;
indirizzi per la comunicazione elettronica;
categoria di azienda;
indicazioni di cui all’articolo 179 capoverso 3 concernenti i periti in radioprotezione;
numero d’identificazione delle imprese (IDI) conformemente alla legge federale del 18 giugno 20101sul numero d’identificazione delle imprese;
numero di cliente INSAI.
Possono inoltre essere memorizzate nella banca dati indicazioni tecniche su sorgenti di radiazioni.
Valgono i seguenti diritti di accesso individuali:
i collaboratori della Divisione radioprotezione dell’UFSP, dell’Unità specialistica competente dell’IFSN nonché del Settore fisica dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) sono autorizzati a elaborare i dati della banca dati;
mediante un accesso elettronico, i titolari delle licenze registrati sono autorizzati a visionare le loro licenze e i loro dati registrati nella banca dati e a formulare domande di modifica;
è dato accesso ai dati ai responsabili delle applicazioni informatiche che si occupano di manutenzione, esercizio o programmazione, se ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti.