814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
La CPR è una commissione consultiva permanente ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 OLOGA1.
Presta consulenza al Consiglio federale, al DFI, al DATEC, al DDPS, all’IFSN, agli uffici interessati e all’INSAI nelle questioni inerenti la radioprotezione. A questo scopo i suoi compiti consistono:
nell’informare periodicamente l’opinione pubblica sulla situazione della radioprotezione in Svizzera;
nel pronunciarsi segnatamente in merito:
1. all’interpretazione e alla valutazione di raccomandazioni internazionali concernenti la radioprotezione in vista di una loro applicazione in Svizzera,
2. all’elaborazione e allo sviluppo di principi unitari per l’applicazione delle prescrizioni relative alla radioprotezione,
3. alla radioattività ambientale, ai risultati della sorveglianza, all’interpretazione dei risultati e alle dosi di radiazione che ne risultano per la popolazione;
c. nell’elaborare e pubblicare2, in collaborazione con le associazioni professionali e di categoria interessate, raccomandazioni a giustificazione delle procedure diagnostiche o terapeutiche di cui all’articolo 28 capoversi 1 e 2;
d. nell’elaborare rapporti e pareri su incarico del Consiglio federale o delle autorità di vigilanza.
La CPR si compone di specialisti in campo scientifico e industriale.
Collabora con la Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC) e con la Commissione per la sicurezza nucleare (CSN). Si tratta in particolare di svolgere compiti comuni nel campo della radioprotezione.
Per l’esame di questioni specifiche, la CPR e i suoi comitati possono ricorrere a esperti esterni.