814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
È punito conformemente all’articolo 44 capoverso 1 lettera f LRaP chiunque:
mescola, senza licenza, materiali radioattivi con altri materiali allo scopo di non sottoporne la manipolazione all’obbligo della licenza e alla vigilanza (art. 107);
esercita un’attività che può comportare un pericolo da radiazioni ionizzanti senza disporre della formazione richiesta a tale scopo secondo gli articoli 172−175;
gestisce un servizio di dosimetria individuale non riconosciuto (art. 66);
gestisce un servizio di dosimetria individuale contravvenendo agli obblighi imposti a tale servizio secondo gli articoli 69−71;
nella dichiarazione doganale, omette le indicazioni richieste secondo l’articolo 103, non dichiara merci radioattive o le dichiara in maniera intenzionalmente errata.
È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente non adempie i compiti assegnatigli secondo l’articolo 20 capoverso 2 lettera b LRaP.
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