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Commenti: Art. 3 | Omnilex
Law
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ORaP · Ordinanza sulla radioprotezione
Art. 3
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Art. 3
814.501
ORaP
Federal Council Ordinance
1 gen 2018
Fonte originale
Un’attività è giustificata, ai sensi dell’articolo 8 LRaP, qualora
i vantaggi a essa connessi superino nettamente gli svantaggi dovuti alle radiazioni; e
non sia disponibile un’alternativa complessivamente più vantaggiosa per l’essere umano e l’ambiente, senza o con una minima esposizione a radiazioni.
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