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Commenti: Art. 4 | Omnilex
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ORaP · Ordinanza sulla radioprotezione
Art. 4
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Art. 4
814.501
ORaP
Federal Council Ordinance
1 gen 2018
Fonte originale
La radioprotezione va ottimizzata per tutte le situazioni di esposizione.
Con l’ottimizzazione si deve ridurre per quanto ragionevolmente possibile:
la probabilità dell’esposizione;
il numero delle persone esposte;
la dose individuale delle persone esposte.
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