814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Tutti i titolari delle licenze per le applicazioni delle radiazioni secondo l’articolo 41 capoverso 3 eseguono annualmente un’autovalutazione dei propri processi.
Redigono un manuale di qualità e lo presentano nell’ambito dell’audit.
Il manuale di qualità deve contenere almeno una descrizione dettagliata dei seguenti punti:
competenze e responsabilità;
parco apparecchi diagnostici e terapeutici;
perfezionamento del personale;
provvedimenti per l’osservanza della giustificazione dell’applicazione individuale di cui all’articolo 29;
verbali d’esame e di trattamento e informazioni destinate ai pazienti;
documentazione delle dosi di radiazione (art. 33);
allestimento e comunicazione del referto o controllo del trattamento, memorizzazione e trasferimento dei dati;
garanzia della qualità;
autovalutazione.
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