814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Lo svolgimento di progetti di ricerca con applicazione di sorgenti di radiazioni sull’essere umano necessita di un’autorizzazione di cui all’articolo 45 della legge del 30 settembre 20111sulla ricerca umana (LRUm).
Per condurre sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici che possono emettere radiazioni ionizzanti occorre inoltre un’autorizzazione di cui all’articolo 54 della legge del 15 dicembre 20002sugli agenti terapeutici (LATer).