814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Il titolare della licenza suddivide le persone professionalmente esposte a radiazioni per la sorveglianza nelle categorie A e B secondo i capoversi 2–4.
Alla categoria A appartengono le persone che:
a. nella loro attività professionale possono accumulare le seguenti dosi per ogni anno civile:
1. una dose efficace superiore a 6 mSv,
2. una dose equivalente per il cristallino superiore a 15 mSv, o
3. una dose equivalente per pelle, mani e piedi superiore a 150 mSv;
b. sul posto di lavoro sono esposte a una dose efficace provocata da radon superiore a 10 mSv per ogni anno civile; oppure
c. operano in una centrale nucleare in qualità di personale proprio.
Alla categoria B appartengono tutte le persone professionalmente esposte a radiazioni che non appartengono alla categoria A.
Le persone che esercitano attività la cui esecuzione comporta un rischio trascurabile di accumulare dosi di cui al capoverso 2 lettera a sono attribuite alla categoria B per l’esercizio di queste attività. Vi rientrano, in particolare:
attività nell’esercizio di impianti radiologici diagnostici in studi medici, dentistici e veterinari, salvo che nell’ambito di dose forte;
attività quale personale di volo professionalmente esposto a radiazioni.
Se il richiedente o il titolare della licenza fornisce la prova che un’attività non soddisfa alcuno dei requisiti di cui al capoverso 2 può chiedere all’autorità di vigilanza l’assegnazione delle persone che svolgono questa attività alla categoria B.
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