814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Le persone di età inferiore a 16 anni non possono essere esposte professionalmente a radiazioni.
Per i giovani di età compresa tra 16 e 18 anni e le donne in stato di gravidanza valgono i limiti di dose speciali di cui all’articolo 57.
Dal momento in cui è constatato lo stato di gravidanza e fino al termine della stessa, l’esposizione alle radiazioni delle donne in stato di gravidanza deve essere accertata mensilmente.
Il DFI, d’intesa con l’IFSN, definisce quando le donne in stato di gravidanza devono essere equipaggiate con un ulteriore dosimetro personale attivo.
Le donne in stato di gravidanza devono, su loro richiesta, essere esentate dalle seguenti attività:
dal servizio di volo;
da lavori con materiale radioattivo in cui sussiste il rischio di un’incorporazione o di una contaminazione;
da lavori che possono essere eseguiti solamente da una persona esposta professionalmente a radiazioni della categoria A.
Le donne che allattano non possono eseguire lavori con materiale radioattivo in cui sussiste un rischio elevato d’incorporazione.
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