814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Se per una persona professionalmente esposta a radiazioni è superato un limite di dose di cui all’articolo 56 capoversi 1−3 e all’articolo 57 capoverso 1, per il resto dell’anno civile questa persona può accumulare al massimo:
una dose efficace di 1 mSv;
una dose equivalente di 15 mSv per il cristallino e di 50 mSv per la pelle, le mani e i piedi.
È fatto salvo il consenso dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 56 capoverso 2.
In caso di superamento del limite di cui all’articolo 57 capoverso 2, le donne in stato di gravidanza non devono più essere impiegate nell’area controllata o sorvegliata per il resto della gravidanza conformemente agli articoli 80 e 85.
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